Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

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Atti e normative nazionali

Disciplina dell’Apprendistato

In attuazione della Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), il 15 giugno 2015 è stato emanato il d.lgs. 81 che, introducendo una nuova regolamentazione sul contratto di apprendistato, ne ha disciplinato l’articolazione nelle seguenti tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
  • apprendistato professionalizzante (art. 44);
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).

Si articola in tre tipologie:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle già menzionate qualificazioni in ambiente di lavoro;

2. apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;

3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).

Con la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 (e relativi Allegati: Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa; Schema di Piano formativo individuale; Schema di dossier individuale), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sulla normativa vigente al fine di favorire l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di fissare ulteriori requisiti in materia per gli aspetti regolatori di propria competenza.

La sopra menzionata Circolare evidenzia che “I dati dell’ultimo Rapporto di monitoraggio nazionale – a cura dell’Istituto per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) – hanno evidenziato, invece, che nell’anno formativo 2019/2020, il 96,9% dei contratti di apprendistato stipulati in Italia sono di tipo professionalizzante (cd. apprendistato di secondo livello) e solo il 2,7% appartiene al primo livello”.