Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

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FAQ

FAQ elaborate dal Gruppo di Lavoro per la promozione della sicurezza nelle scuole, costituito da rappresentanti della Regione Piemonte, dell’ INAIL e dell’ Ufficio Scolastico Regionale

Quali sono i nuovi obblighi per la scuola derivanti dal Dlgs 81/08?

Nel Dlgs 81/08 la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la

cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso

l’attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” in ogni ordine di scuola (art.

11). Per quanto riguarda gli obblighi per l’organizzazione interna della

sicurezza nei singoli istituti scolastici, il Dlgs 81/08 (art. 32) recepisce quanto

previsto dalla circolare del MIUR 119/99. Altro aspetto rilevante è, infine,

l’estensione della valutazione del rischio ai rischi collegati allo stress lavorocorrelato,

alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

Quali obblighi inerenti la sicurezza spettano al Dirigente scolastico

(DS) in qualità di datore di lavoro?

Al DS, in qualità di datore di lavoro, spettano tutti gli obblighi di carattere

generale previsti dall’art. 18, Titolo I, del Dlgs 81/08, nonché quelli specifici

individuati nei Titoli successivi dello stesso decreto. In sintesi, gli ambiti da

presidiare sono:

1. Nomina delle figure preposte alla sicurezza

2. Formazione di RSPP, ASPP, RLS,

3. Valutazione dei rischi

4. Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione

5. Stesura e aggiornamento del DVR

6. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

7. Emergenza

8. Nei casi previsti, sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente

Il DS può svolgere direttamente i compiti propri del RSPP?

Il DS può svolgere direttamente i compiti del RSPP (art. 34 DLgs 81/08), a

condizione che abbia i requisiti formativi e nel suo istituto i lavoratori non siano

in numero superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 comma 1c – DLgs 81/08).

In alternativa, nomina un lavoratore del proprio istituto o di un’altra unità

scolastica. Se non reperibile, dovrà nominare un esperto esterno (art. 32 del

D.Lgs. 81/08 comma 9).

Quali sono i soggetti abilitati a svolgere la formazione del DS come RSPP?

Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti indicati dall’art. 34 del DLgs

81/08, opera il DM 16.01.97 che non definisce titoli o requisiti degli enti

formatori, che comunque dovranno avere sufficiente capacità ed esperienza

per garantire il corretto e completo sviluppo del corso. Sempre secondo il DM

16.01.97 la durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Come deve essere organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione

(SPP) della scuola?

Per quanto riguarda l’organizzazione interna della sicurezza nei singoli istituti

scolastici, il Dlgs 81/08 all’art. 32, commi 8 e 9 recepisce quanto previsto dalla

circolare del MIUR 119/99, secondo cui il DS che non opta per lo svolgimento

diretto dei compiti propri del SPP, designa il RSPP tra il personale del proprio

istituto oppure di quello appartenente ad altri istituti. Se non reperibili nel

sistema scuola, gruppi di istituti possono avvalersi di un unico esperto esterno,

individuato attraverso convenzione in via prioritaria con gli enti locali

proprietari degli edifici scolastici e, in subordine, con enti o istituti specializzati

in materia di salute e sicurezza sul lavoro o liberi professionisti. Secondo

quanto previsto dall’art. 32, comma 10 del Dlgs 81/08, nel caso di nomina di

RSPP esterni alla scuola, il DS dovrà comunque organizzare un SPP composto

da dipendenti interni. E’ opportuno, pertanto, individuare più persone quali

ASPP, al fine di ampliare la disponibilità di competenze, ma anche di facilitare il

controllo delle diverse situazioni di rischio, particolarmente necessario laddove

esistono più sedi scolastiche, rappresentative di realtà e problematiche

differenti. La formula organizzativa nella scuola potrebbe essere un Servizio

numericamente contenuto, ma che governa un sistema allargato, ove siano

rappresentate le funzioni a vario titolo interessate: dall’Ufficio Tecnico (dove

esiste), alle eventuali figure di coordinamento della squadra antincendio e degli

addetti PS, ai referenti di plesso.

Che formazione deve fare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione (RSPP) della scuola?

Il RSPP deve obbligatoriamente frequentare un corso formativo di 76 ore ex

Dlgs 195/03 dedicato al settore ATECO 8 (valido per la Scuola e la Pubblica

Amministrazione), suddiviso in 3 moduli: il modulo A, di 28 ore, è di carattere

generale, il modulo B, di 24 ore, è specifico per la Scuola e la PA, il modulo C,

sempre di 24 ore, è ancora di carattere generale ma riguarda soprattutto gli

aspetti gestionali e organizzativi. Ogni modulo prevede delle verifiche

d’apprendimento e deve essere frequentato per almeno il 90% delle ore

previste.

Se una persona nominata quale RSPP ha invece un’esperienza pregressa

pluriennale oppure dei titoli di studio specifici, ha diritto a delle riduzioni del

percorso formativo, diversificate in base ai crediti che possiede. In ogni caso,

comunque, deve frequentare almeno il modulo C, di 24 ore.

Che formazione deve fare un Addetto al Servizio di Prevenzione e

Protezione (ASPP)?

Se una persona viene nominata per la prima volta dal DS quale ASPP, deve

obbligatoriamente frequentare un corso formativo di 52 ore ex Dlgs 195/03

dedicato al settore ATECO 8 (valido per la Scuola e la Pubblica

Amministrazione), suddiviso in 2 moduli: il modulo A, di 28 ore, è di carattere

generale, il modulo B, di 24 ore, è specifico per la Scuola e la PA. Ogni modulo

prevede delle verifiche d’apprendimento e deve essere frequentato per almeno

il 90% delle ore previste. Se una persona nominata quale ASPP ha invece

un’esperienza pregressa pluriennale oppure dei titoli di studio specifici, ha

diritto a delle riduzioni del percorso formativo, diversificate in base ai crediti

che possiede.

Qual è l’aggiornamento previsto per gli RSPP e gli ASPP?

Gli RSPP e gli ASPP sono tenuti a effettuare un aggiornamento nel quinquennio

successivo alla data di conclusione del modulo B. Per gli ASPP l’aggiornamento

è di 28 ore complessive, anche distribuite nel quinquennio. Per gli RSPP della

scuola l’aggiornamento è di 40 complessive, anche distribuite nel quinquennio.

Quante ore dura il corso di Primo Soccorso?

In base al D.M. 388/03, le scuole di ogni ordine e grado sono equiparate ad

aziende di tipo B, per le quali il corso di formazione per addetti al Primo

Soccorso dura 12 ore

L’incaricato di Primo Soccorso è obbligato a partecipare al corso di

Primo Soccorso?

L’incaricato di Primo Soccorso ha l’obbligo della formazione, così come previsto

dal D.M. 388/03.

Quali soggetti sono abilitati a tenere corsi per incaricati di Primo

Soccorso?

Non esiste una vera e propria abilitazione per la realizzazione di corsi per

incaricati di Primo Soccorso (così come per i corsi antincendio). L’unico vincolo

imposto dal D.M. 388/03 è che a tenere il corso sia un medico (anche

generico), che può tuttavia avvalersi della collaborazione di personale

infermieristico per le parti pratiche e le esercitazioni previste dal programma

del corso. È bene inoltre che sia il medico stesso a firmare l’attestato di

frequenza del corso, il quale, si noti, non prevede la verifica finale

d’apprendimento.

Quante ore dura il corso antincendio?

Di massima, salvo situazioni particolari, il D.M. 10/3/98 considera a basso

rischio di incendio le scuole fino a 100 persone presenti, a medio rischio di

incendio quelle con numero di persone presenti compreso tra 100 e 1000, e a

elevato rischio di incendio le scuole ove sono previste oltre 1000 persone

presenti. La durata del corso dipende, pertanto, dalle dimensioni del plesso.

Sino a 100 persone la durata del corso è di 4 ore, da 100 a 1000 persone di 8

ore, oltre 1000 persone di 16 ore. L’esame di idoneità tecnica (presso VVF) è

obbligatorio per gli addetti che operano in edifici con presenze contemporanee

superiori a 300 persone.

Quali sono i soggetti abilitati a tenere i corsi antincendio?

Non esiste una vera e propria abilitazione per la realizzazione di corsi per

addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi (così come per i corsi di

Primo Soccorso). Va da sé che, visto il programma dei corsi previsto

dall’allegato IX del D.M. 10/3/98, l’agenzia che eroga il corso deve essere

particolarmente qualificata in materia e gli istruttori che affiancano i corsisti

nelle prove pratiche devono essere estremamente preparati e sicuri nei loro

comportamenti, specie nell’atto di accostarsi al fuoco.

Se uno viene designato RLS, è obbligato a fare la formazione?

Si, l’obbligo è previsto dall’art. 37 del Dlgs 81/2008 che prescrive anche un

durata minima della formazione pari a 32 ore.

Che formazione deve fare un RLS?

Il DS dovrà assicurare la formazione prevista di almeno 32 ore, di cui 12 sui

rischi specifici presenti nel proprio istituto e sulle misure adottate più un

aggiornamento periodico di almeno 8 ore anno, da effettuarsi in orario di

lavoro (art. 37 comma 10, 11, 12 D.Lgs. 81/08, art. 50 g D.Lgs. 81/08).