Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

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Piano scuola a.s. 2021/22 – Quesiti ricorrenti e relative risposte

◊ Normativa di riferimento

Decreto Legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021
Decreto Legge 6 agosto 2021, n°111
Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021
Nota M.I. prot. n.1260 del 30/8/2021
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021
Piano scuola 2021–2022
Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122

Nota M.I .prot. 953 del 9/9/2021
Nota MI prot 1072 del 29/9/2021

 

 

 

 

 


◊ Quesiti e risposte

CERTIFICAZIONE VERDE

La prima dose del vaccino dà validità immediata al Green pass o si devono aspettare i 15 giorni?

Il Green Pass rilasciato a seguito di vaccinazione assume validità dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose.
L’articolo 9,
Decreto Legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, specifica «La certificazione verde
COVID19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose
di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per
il completamento del ciclo vaccinale.

Esiste l’obbligo eventuale di Green pass nelle mense scolastiche per gli allievi dai 12 anni in poi? L’obbligo di possesso del Green Pass deve essere esteso anche agli studenti convittori e semiconvittori?

L’obbligo di Green Pass non è previsto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Il
DL 6 agosto 2021, n°111 istituisce dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 “tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID19”. Detta disposizione non prevede
l’obbligo di possesso del Green Pass per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al
Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione.

Per il controllo del GreenPass, chi può essere delegato dal Dirigente Scolastico per questa mansione, nel rispetto della normativa ?

Il Dirigente Scolastico può delegare il personale della scuola. Non è prevista l’assegnazione dell’incarico a soggetti esterni.
Il DL 6 agosto 2021, n°111, stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde, da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.” (Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021).

L’esibizione del Green Pass deve essere quotidiana come parrebbe evincersi dalla norma? E se sì, come conciliare il controllo in istituti con numerosi plessi e con orari giornalieri dei docenti e del personale variabili ?

La verifica del possesso della Certificazione Verde deve essere effettuata giornalmente, non essendo possibile acquisire il dato della durata della validità del certificato. Al momento la verifica avviene attraverso l’Applicazione “VerificaC19”, ma il Ministero sta implementando un sistema di verifica automatica attraverso il portale SIDI.
“La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtuttavia, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell’istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione […] e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode. […] Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste. […] limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell’istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso – fondato sull’utilizzo della piattaforma SIDI – non ne consentirà l’adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.“(Nota M.I. prot. n.1260 del 30/8/2021).

È corretto recepire che il personale scolastico in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione – permanente o temporanea – non è tenuto ad effettuare tamponi per l’accesso ai locali della scuola ?

Il personale in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione non è tenuto ad effettuare tamponi per la durata dell’esenzione.
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.”
La Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021 specifica inoltre che ”Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione […] deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani. Nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.”

Quali caratteristiche e requisiti deve possedere un documento attestante l’esenzione del lavoratore dalla vaccinazione per essere considerato valido ?

Il certificato di esenzione dovrà essere rilasciato da medici vaccinatori dei Servizi Sanitari Regionali o dei Medici di Medicina Generale di libera scelta degli assistiti. Essi dovranno contenere le informazioni essenziali di identificazione del lavoratore, la specifica dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”, la durata della certificazione, i dati identificativi e la firma del medico. Non potrà contenere ulteriori dati sanitari.

Secondo quanto disposto dal Ministero della Salute (circolare n. 35309 del 4 agosto 2021) “fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. […] Le certificazioni dovranno contenere: ‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; ‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); ‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); ‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); ‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).”

AGGIORNAMENTO DEL 14/09/2021
La Regione Piemonte, con nota del 6/09/2021 ha effettuato una precisazione sulla competenza dei medici di Medicina Generale di libera scelta che possono rilasciare i certificati di esenzione dalla vaccinazione.
Con nota del 6/09/2021 la Regione Piemonte ha così precisato sulla competenza ad emettere certificati di esenzione alla vaccinazione: “Le certificazioni sono rilasciate con le modalità previste dalla citata Circolare del Ministero della Salute prot. 0035309-04/08/2021- DGPRE, direttamente dai medici vaccinatori dei Sevizi vaccinali delle Aziende e degli Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS CoV-2 nazionale. Ne consegue che i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta che non operino nell’ambito della campagna di vaccinazione, non sono autorizzati a rilasciare certificati di esenzione.”

AGGIORNAMENTO  DEL 1/10/2021

La nota 43366 del 25/09/2021 del Ministero della Salute proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti – COVID-19 la stessa. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).


Per personale esterno che opera in mensa e per quello che è assegnato all’attività educativa per gli alunni disabili, chi deve assicurare il possesso del Green Pass?

Al momento il possesso del Green Pass è previsto esclusivamente per il personale scolastico.
“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico.” (Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021). L’applicazione del DL 111/2021 non riguarda, al momento, il personale non scolastico.

Solitamente scaglionando i gruppi classe i genitori degli alunni dell’infanzia accompagnano all’interno i bambini per preparare i lettini e aiutare i bambini nella sistemazione dell’armadietto. Come bisogna regolarsi con il controllo del Green Pass ?

Il controllo del possesso del Green Pass è previsto dalla norma esclusivamente per il personale scolastico.
E’ necessario, tuttavia, ridurre l’accesso ai visitatori e consentire l’accompagnamento nella struttura ad un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori.
Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 così riporta: “Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti il RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: […] accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.”

AGGIORNAMENTO DEL 14/09/2021
A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legge 10 settembre 2021, n° 122 e fino al 31/12/2021, l’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, ad eccezione degli studenti.
Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n° 122 dispone: (comma 2)”Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché’ ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).” (comma 3) ”La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”

 

Un’insegnante del mio Istituto si è sottoposta alla prima dose di vaccino a marzo di quest’anno, a seguito di convocazione. Poi si è ammalata di COVID-19 ed è guarita e ha conseguito la certificazione verde che scadrà a breve. L’insegnante rischia presto di non essere in regola con la certificazione.

La competenza del Dirigente scolastico delineata dal DL 111/2021 è riferita alla verifica del possesso e della presentazione della certificazione verde. Il monitoraggio della validità temporale della certificazione non rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico.
Il DL 6 agosto 2021, n°111 definisce: “I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché’ delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1”

Tutto il personale scolastico può avere diritto all’accesso diretto e gratuito per l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare ?

La Regione Piemonte, con nota del 6/09/2021 ha individuato i target di popolazione, che in attuazione del “Piano scuola Sicura del 2021/2022” possono avere accesso diretto per l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare tra il 6 e il 19 settembre. Tra di destinatari dell’azione prevista il personale docente e non docente dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado stati e paritarie, delle Agenzie formative operanti nel sistema dell’Istruzione e Formazione professionale (IeFP) del territorio regionale. La stessa nota indica anche la documentazione necessaria per l’accesso. È stato inoltre pubblicato l’elenco degli hotspot autorizzati all’esecuzione gratuita del tampone alle categorie indicate. Aggiornamenti ed ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Regione Piemonte
Con nota del 6/09/2021 la Regione Piemonte ha individuato tra i destinatati dell’accesso diretto e gratuito per l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare anche il personale docente e non docente dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado stati e paritarie, delle Agenzie formative operanti nel sistema dell’Istruzione e Formazione professionale (IeFP) del territorio regionale. Il personale dovrà presentarsi con autocertificazione o documento attestante l’appartenenza al sistema scolastico.

Una lavoratrice che ha fatto il Covid-19 e un’unica dose di vaccino ha questa situazione: fino a ieri dall’applicazione su Sidi risultava VERDE, stamattina è ROSSA, ma dall’applicazione verifica C-19 risulta azzurra, quindi in regola

L’applicazione VerificaC-19 rimane il mezzo di controllo e verifica ad aggiornamento prioritario, anche in considerazione del fatto che il sistema SIDI non rileva le situazioni transitorie di “schermata azzurra”

Le FAQ presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione, infatti, chiariscono: Su richiesta del verificatore (dirigente scolastico o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

  1. a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
  2. b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
  3. c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

All’avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa.”

La nota MI prot. 953 del 9/9/2021 riguardo alle verifiche tramite portale SIDI definisce che “la soluzione descritta si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, la quale rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge”.

E’ possibile richiedere agli studenti se hanno effettuato la vaccinazione o se sono in possesso di Green Pass, ad esempio per organizzare delle uscite didattiche ?

No, si tratta di un dato che non può essere trattato dall’Istituzione Scolastica.

La Nota MI prot 1072 del 29/9/2021, richiamando le disposizioni del Garante della Privacy del 23/9/2021, ha ribadito “la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia. Queste, infatti, non consentono di conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122 sono esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. […] In tale contesto, quindi, è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche”

In caso di classi nella quali tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale, è possibile derogare dall’utilizzo delle mascherine ?

No, la disposizione, pur contenuta già nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n°111, necessita di ulteriori norme attuative al momento non ancora emanate.

La Nota MI prot 1072 del 29/9/2021 chiarisce che “la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del decreto – legge 6 agosto 2021, n. 111, la quale nell’ambito delle attività scolastiche consente una deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie “per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”, richiede per la propria operatività specifiche misure attuative. In particolare, come evidenziato dalla norma medesima, la richiamata deroga deve essere disciplinata da protocolli e linee guida adottati, ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, con ordinanza del Ministro della salute”.


MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Nel caso in cui gli alunni in classe possano avere un metro di distanza tra di loro, potranno non indossare la mascherina chirurgica ovvero non indossare niente o una mascherina di comunità ?

L’utilizzo della mascherina è previsto per le attività scolastiche, fatta eccezione per le attività sportive e
per gli studenti con età inferiore ai 6 anni, indipendentemente dalla distanza interpersonale, rispetto alla
quale la misura di almeno un metro è comunque raccomandata.

Il
DL 6 agosto 2021, n° 111, dispone : ”a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è
raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le
condizioni strutturalilogistiche degli edifici non lo consentano”.

L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (
CTS verbale 124 del 8 novembre
2020
). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione
di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della
mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare
necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. […] Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”,
ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non
farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo
chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura
raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso
alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.” (
Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021).

L’art 1 comma 3 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 fa riferimento a protocolli e linee guida che potranno disciplinare la deroga all’obbligo di utilizzo delle mascherine se tutti gli studenti hanno completato il ciclo vaccinale o abbiano certificato di guarigione in corso di validità. La deroga sarà applicabile anche per il personale docente ?

Al momento la norma prevede la deroga per gli studenti, che hanno completato il ciclo vaccinale o che abbiano certificato di guarigione in corso di validità.
La citata norma si riferisce esplicitamente in via esclusiva alle classi composte da studenti che abbiano tutti
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validi. Inoltre, le
Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2021/2022) del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni specificano: ogni
lavoratore, […] anche se ha completato il ciclo vaccinale […] dovrà continuare a mantenere le stesse misure
di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il
distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un’appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o
lavarsi le mani secondo procedure consolidate”.

Attività sportive: è chiaro che all’aperto, in zona bianca, mantenendo la distanza interpersonale di 2 mt., è possibile non indossare la mascherina chirurgica. La stessa indicazione vale anche per gli spazi chiusi ?

Il Piano scuola 2021-2022 nella sezione dedicata a “educazione fisica e palestre” indica come raccomandata nei luoghi chiusi in zona bianca l’aerazione dei locali.
Il Piano scuola 2021-2022 così prevede: “Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 mt. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata la adeguata aerazione dei locali”.

Come occorre agire relativamente alla richiesta di un genitore di non far indossare la mascherina al proprio figlio per motivi di salute non documentati da certificazione medica ?

Al fine di esentare lo studente dall’utilizzo del DPI, è necessario che il genitore presenti alla scuola una certificazione medica che attesti la giustificazione sanitaria per non indossare la mascherina.

Il documento di Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) , riprendendo quanto disposto dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n°111 art 1 comma 2 lettera a, riporta: “Nel DPCM 3/11/2020 (articolo 1 comma 9 lettera s) e nella successiva nota del 5 novembre) il CTS ha affermato che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Tali condizioni sono state esplicitate nella sezione 2.9 del DPCM 3/11/20 e sono in linea con quanto previsto a livello internazionale, dal DPCM 17 maggio 2020 e dal documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”

Come occorre agire relativamente alla richiesta di un genitore di non far indossare la mascherina al proprio figlio frequentante la classe prima di scuola primaria, ma che compirà i sei anni nel mese di dicembre 2021 ?

Il Dirigente Scolastico deve formalmente comunicare al genitore quanto previsto dalle disposizioni ministeriali, rappresentando l’opportunità che lo studente indossi la mascherina nel rispetto delle norme di contenimento del contagio.

La Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021  chiarisce: ” L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.


EFFETTI DEL DL 111 SUL RAPPORTO DI LAVORO

Quale sarà la procedura di inserimento “assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione di certificazione verde” ?

Dovrebbe essere predisposta una specifica tipologia di assenza tra quelle già presenti nel sistema SIDI.

Necessito, se possibile e se ritenuto opportuno, di uno schema di provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro per mancata presentazione della certificazione verde.

L’USR per il Piemonte ha predisposto un modello di provvedimento di Sospensione dal lavoro ex art. dall’art. 9 ter del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) che ha messo a disposizione delle scuole al link http://www.istruzionepiemonte.it/sospensione-dal-lavoro-ex-art-dallart-9-ter-del-decreto-legge-22-aprile-2021-n-52-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-giugno-2021-n-87/

Si specifica che si tratta di una traccia indicativa che andrà contestualizzata e dunque, se del caso, modificata in relazione alle diverse situazioni.

AGGIORNAMENTO  DEL 1/10/2021

Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 1353 del 16.9.2021 ha messo a disposizione delle scuole un modello di Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19 ed un modello di Sospensione del rapporto di lavoro ex art. 9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 introdotto dall’art.1 D.L. 6 agosto 2021, n. 111.  

L’USR per il Piemonte ha predisposto un modello di provvedimento di Sospensione dal lavoro ex art. dall’art. 9 ter del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) che ha messo a disposizione delle scuole al link http://www.istruzionepiemonte.it/sospensione-dal-lavoro-ex-art-dallart-9-ter-del-decreto-legge-22-aprile-2021-n-52-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-giugno-2021-n-87/ 

Si specifica che si tratta di tracce indicative che andranno contestualizzate, integrate e modificate in relazione ai singoli casi.


CASI SPECIFICI

Lo scorso anno scolastico per le assenze superiori ai 3 giorni degli alunni dell’infanzia, il rientro necessitava della certificazione medica, come bisognerà regolarsi per questo anno scolastico ?

AGGIORNAMENTO  DEL 1/10/2021

La nota regionale AOOA1400A, n. Prot. 00034053 DEL 29_09_2021: indirizzi operativi per la ripresa dell’attività scolastica specifica: “

“Per la riammissione a scuola o al servizio si procede come di seguito riportato:

  1. Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione effettuata mediante stampa dell’esito presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG;
  2. Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG) e l’esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell’esito del tampone (stampa dell’esito) da parte della ASL o PLS/MMG;
  3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica autodichiarazione che giustifica l’assenza anche di un solo giorno per qualunque motivazione. […]

Si ricorda che non è più prevista in Piemonte la presentazione di un certificato medico per il rientro a scuola dopo 5 giorni di assenza in quanto la legge regionale 25 giugno 2008, n.15 ha abolito oltre ad altri adempimenti anche l’obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza”.

Ho ricevuto una richiesta di attivazione della Didattica a distanza per l’anno scolastico 21/22 da parte della mamma di un allievo che nell’anno scolastico precedente risultava essere immunodepresso. Poiché permangono le stesse condizioni di salute, è ancora possibile l’attivazione della DAD ?

La Didattica a Distanza è possibile per gli studenti immunodepressi che ne abbiano necessità attestata da documentazione medica specifica.
Nel
Piano scuola 2021 2022 viene confermata la possibilità della didattica a distanza per gli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie.

Quali sono i criteri da tenere in considerazioni per l’occupazione delle camere in un convitto, quando si presenti la necessità di ospitare almeno n. 2 convittori per stanza con servizi comuni ?

Occorre operare una valutazione specifica relativa al distanziamento dei letti nella stanza, avvalendosi eventualmente della consulenza del RSPP.
Il testo del
Piano scuola 2021 2022, pag. 17, quando fa riferimento all’attività convittuale e
semiconvittuale specifica: “Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni
relative agli spazi e personale ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone: un Piano di pulizia e
igienizzazione approfondita […] Un piano di lavoro del personale Ata [….] l’organizzazione dei turni di
refezione La destinazione d’uso degli spazi mensa All’interno delle camere, qualora non sia possibile
assegnare a ciascuno una camera singola va pianificato il distanziamento tra i letti.[…]”

È possibile concedere l’utilizzo delle palestre e/o di altri locali scolastici, ad enti esterni per lo svolgimento di attività sportive ?

Fatta salva la priorità di svolgimento delle attività didattiche, è possibile valutare la concessione dei
locali esclusivamente in zona bianca, avendo cura di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti
riguardo pulizia e sanificazione dei locali.

Il
Protocollo d’intesa sottoscritto il 14 agosto 2021 riporta “Con riferimento alla possibilità di consentire
l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di
limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di
utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto
delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni
uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad
esempio, in zona arancione)”.

Il
Piano scuola 2021 2022 a riguardo specifica: Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021,
l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi
già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti
esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS
li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e
sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli
Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti
esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

È possibile accogliere, nelle scuole primarie e secondarie di 1°, gli studenti delle scuole di 2°, impegnati nei PCTO o per le attività di tirocinio ai sensi del DM 249/2010 ?

Sì, è possibile accogliere gli studenti impegnati nelle attività di tirocinio o nei PCTO, avendo cura di
rispettare le prescrizioni in termini di salute e sicurezza connesse alle singole attività ed alla situazione emergenziale.

Il
Piano scuola 2021 2022 indica che “Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle
istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la
necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in
convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in
PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”, indicazione che è confermata in maniera integrale nel

Protocollo d’intesa
sottoscritto il 14 agosto 2021, definendo le caratteristiche di realizzabilità dei PCTO da
parte dell’ IISS del secondo ciclo di istruzione e di tutti i soggetti accoglienti.

Esiste l’obbligo eventuale di Green pass nelle mense scolastiche per gli allievi dai 12 anni in poi? L’obbligo di possesso del Green Pass deve essere esteso anche agli studenti convittori e semiconvittori?

L’obbligo di Green Pass non è previsto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Il
DL 6 agosto 2021, n°111 istituisce dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 “tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID19”. Detta disposizione non prevede
l’obbligo di possesso del Green Pass per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al
Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione.

Per reclutare lo psicologo che gestisce lo sportello di ascolto (previsto anche dal protocollo di sicurezza a.s. 2021/22), il riferimento è sempre alle procedure di affidamento servizi ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 50/2016 ?

Le procedure di reclutamento e contrattualizzazione fanno riferimento al D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed al DM 129/2018 .
Questo ufficio ha predisposto e diffuso specifiche Indicazioni per la predisposizione dei bandi Reclutamento esperti per il supporto psicologico alle scuole, con nota Prot. 14798 del 26/11/2020.
I riferimenti per l’attuazione delle progettualità sono riconducibili alle azioni previste dal Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il CNOP (a.s. 2020/21) e dal Protocollo d’intesa regionale “Per il potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione alla emergenza COVID-19 “

La presente per richiedere delucidazioni in merito all’attivazione degli sportelli d’ascolto psicologico negli istituti scolastici ed in particolare sulla metodologia di reclutamento dei professionisti da parte delle scuole. Sul Protocollo per la Sicurezza a.s.2021/2022 al punto 9 (pagina 17 del documento) si evince che: “Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.”

Il Protocollo di sicurezza afferma l’importanza del supporto psicologico già sancita dal Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il CNOP (a.s. 2020/21) e ulteriormente sostenuta in Piemonte dal Protocollo d’intesa regionale “Per il potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione alla emergenza COVID-19 “

La Regione Piemonte ha inoltre disposto un piano di intervento di potenziamento delle azioni già previste, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, attraverso l’approvazione di un protocollo di intesa per il “Potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione alla emergenza COVID19”

Le procedure di reclutamento e contrattualizzazione fanno riferimento al D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed al DM 129/2018 .

Questo ufficio ha predisposto e diffuso specifiche Indicazioni per la predisposizione dei bandi Reclutamento esperti per il supporto psicologico alle scuole, con nota Prot. 14798 del 26/11/2020.

Vi è possibilità di organizzare uscite didattiche in ambienti al chiuso come i laboratori didattici presso le Università ?

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono consentiti in zona bianca, senza distinzione tra attività al chiuso ed attività all’aperto, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio previste in maniera specifica dai luoghi in cui l’uscita si realizza.

Il Piano scuola 2021-2022 riporta:” Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc … ), nonché di quelle sanitarie usuali.”

Come comportarsi in caso di giacenza eccessiva o carenza di mascherine ed igienizzanti ?

Le eventuali criticità in ordine alla giacenza per inutilizzazione o al fabbisogno delle mascherine e/o altro materiale per la sanificazione possono essere segnalate (specificando il codice meccanografico della rispettiva Istituzione scolastica) ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

settore mascherine: fabbisognicovid@covid19.difesa.it

settore gel: ricezionegelscuole@covid19.difesa.it 

Per ulteriori approfondimenti in ambito di approvvigionamento di mascherine e/o igienizzanti è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici dell’ufficio preposto del Commissario per l’emergenza

settore mascherine: 06-469159916; 06-469159914

settore gel: 06-469159814 – 06-469159880