Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

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Il RESPONSABILE S.P.P.

L’INDIVIDUAZIONE, SECONDO IL D.L. n. 81 DEL 2008, DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI
RISCHI E DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Il Decreto legislativo n. 81 del 2008 assegna al datore di lavoro la responsabilitàdi tutti gli obblighi relativi all’attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza.Nell’articolo 17 è esposto l’obbligo di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sulle cui capacità professionali il datore di lavoro basa l’analisi e la valutazione dei rischi e le azioni di prevenzione, per cui risulta indispensabile che, oltre ai requisiti previsti nel secondo comma dell’articolo 32 per gli addetti ai servizi di prevenzione e di protezione, l’R.S.P.P. possieda un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (valutazione dello stress da lavoro-correlato, proroga al 16.05.2009)
Le funzioni di R.S.P.P. possono essere assegnate anche a chi può dimostrare di aver svolto le funzioni di addetto o di responsabile, sia come attività professionale che alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 (comma 3 articolo 32), previo svolgimento dei corsi di formazione secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 32.

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica se il Datore di lavoro non opta per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (rif. comma 8 articolo 32 e articolo 34), designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione individuandolo tra:
  • Il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32che si dichiari a tal fine disponibile,
  • Il personale interno di un’unità scolastica, in possesso dei requisiti, che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite la stipula di apposita convenzione.
Nei casi in cui l’incarico di R.S.P.P. venga affidato ad un esperto esterno, il datore di lavoro dovrà comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti.
I Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti anche a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni.
Il Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti previsti dal comma 1 dell’articolo 32, deve darne comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma c. articolo 50) e deve aver frequentato corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (rif. articolo 34) ed è anche tenuto  a frequentare corsi di aggiornamento
La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prevista per una più efficace realizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro e per una partecipazione attiva di tutti i lavoratori, è un’altra figura che fruisce, per l’espletamento delle azioni definite nell’articolo 50, dei corsi di formazione.
Il Rappresentante del lavoratori viene eletto o designato secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva .
Qualora non si proceda alle elezioni dirette, per le aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori, o non si proceda all’ elezione o designazione nell’ambito delle rappresentanze sindacali, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro(comma 8 articolo 47), le funzioni di Rappresentante per la sicurezza sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (articolo 48).
Il Rappresentante dei lavoratori deve ricevere una formazione adeguata non inferiore a quanto previsto dall’articolo 37, formazione che deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi