UFFICIO V – Ambito Territoriale di Torino

Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del MI

Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’istruzione

D.M. 105 26-04-2022 – adozione Codice comportamento

Nota prot.n.2006 del 6 giugno 2022 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013)

Tabella di corrispondenza tra la violazione dei doveri e le sanzioni disciplinari vigenti Codice disciplinare ATA nuovo CCNL Scuola 2018

Codice disciplinare personale docente D.Lgs. 297/94 CAPO IV – Disciplina Sezione I – Sanzioni disciplinari Art. 492 – Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)

REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI 0000116 21-10-2022 Nomina del titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni previste dal comma 3 dell’articolo 55-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni

REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI 0000117.21-10-2022 Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) competente nei confronti del personale di livello dirigenziale non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione


Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’istruzione

Articolo 1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC di cui alla delibera 19 febbraio 2020, n. 177, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutto il personale del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti Ministero), incluso quello con qualifica dirigenziale, è tenuto a osservare.

2. Le disposizioni del presente Codice specificano e integrano le previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che devono ritenersi integralmente richiamate. Tali disposizioni sono altresì integrate e specificate dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottati periodicamente dal Ministero.

3. Ferme restando le ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile, la violazione dei doveri contenuti nel presente Codice, compresi quelli relativi all’attuazione del citato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

  1. al personale appartenente ai ruoli del Ministero, sia a livello di amministrazione centrale che periferica;
  2. al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ai titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, commi 5- bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché ai titolari di organi e di incarichi;
  3. a tutti i collaboratori, consulenti, esperti, professionisti esterni che a qualsiasi titolo operino presso il Ministero, ivi compresi i titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché i membri dell’organismo indipendente di valutazione (OIV),
  4. ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.

2. Nei bandi di gara, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il Ministero inserisce apposite disposizioni volte ad assicurare la conoscenza delle disposizioni del presente Codice, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e delle sanzioni per i casi di violazione degli obblighi ivi previsti, con particolare specifico riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi. Nei medesimi atti è inserita una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 c.c. per le ipotesi di violazione da parte dei soggetti con cui intercorre il rapporto contrattuale delle prescrizioni contenute nel presente Codice, nonché delle ulteriori previsioni di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 del presente articolo, anche definiti destinatari, hanno l’obbligo di:

  1. conoscere, applicare e rispettare le disposizioni del presente Codice;
  2. rivolgersi al proprio superiore gerarchico, all’organismo di vigilanza o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per segnalare eventuali illeciti o comportamenti contrari alle prescrizioni del presente Codice;
  3. collaborare con le strutture deputate a verificare le eventuali violazioni fornendo tutti gli elementi e le informazioni necessarie allo scopo.

Articolo 3 Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, si pone al servizio della Nazione e svolge le attività di competenza con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, osserva il presente Codice svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge e dei regolamenti dell’Amministrazione, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare, esercitando i propri compiti con impegno, orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento in caso di condizioni uguali, astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

7. Nei rapporti con i colleghi, con i superiori o subordinati, il dipendente tiene un comportamento ispirato a fiducia, collaborazione e correttezza, rispetta le differenze di genere e favorisce le pari opportunità. Evita atti e atteggiamenti caratterizzati da animosità o conflittualità e in nessun caso lede la dignità di colleghi, superiori o subordinati.

Articolo 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Fatte salve le eventuali responsabilità in sede civile e penale, nonché la responsabilità per danno erariale, il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto, cumulativamente intesi se provenienti da un medesimo soggetto giuridico o da una pluralità di soggetti giuridici. I regali e gli omaggi ricevuti non devono comunque compromettere l’indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l’integrità e la reputazione del dipendente e in ogni caso non devono essere finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. È in ogni caso esclusa e vietata l’accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo.

5. Qualora, nell’anno solare considerato, i regali e le altre utilità dovessero superare il limite indicato, il dipendente dovrà restituirli a chi li ha offerti e in subordine, nel caso in cui non sia possibile la restituzione, dovrà immediatamente mettere a disposizione dell’Amministrazione la parte in eccedenza, affinché questa possa devolverla a fini istituzionali.

6. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione, i dirigenti vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dipendenti assegnati al proprio ufficio. Sui dirigenti, la vigilanza compete al rispettivo Direttore Generale; sul Direttore Generale la vigilanza compete al rispettivo Capo del Dipartimento; sul Capo del Dipartimento la vigilanza compete al Ministro. Per quanto attiene agli Uffici di diretta collaborazione, per il Direttore Generale e su coloro che svolgono funzioni economicamente e/o giuridicamente equiparate a dirigente di prima e seconda fascia, vigila il Capo di Gabinetto; sul Capo di Gabinetto vigila il Ministro.

Articolo 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Il dipendente non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni vietate dalla legge. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall’adesione all’associazione o all’organizzazione, al dirigente di riferimento la sua partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio e della struttura in cui opera. L’Amministrazione valuta nei successivi trenta giorni la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziali, al fine di accertare la possibile insorgenza dell’obbligo di astensione. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati, né si applica con riferimento all’adesione ad organizzazioni per l’esercizio delle proprie libertà fondamentali.

2. Il dipendente pubblico non costringe altri dipendenti a aderire ad associazioni e organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Tali condotte possono costituire violazione delle norme di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale.

3. Il dirigente valuta, sulla base sia delle concrete attività dell’ufficio in cui opera il dipendente che delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di astensione di cui al successivo articolo 9. Tali valutazioni, nei confronti dei dirigenti, sono effettuate dai rispettivi Direttori Generali; sul Direttore Generale la valutazione compete al rispettivo Capo del Dipartimento; sul Capo del Dipartimento la valutazione compete al Ministro. Per quanto attiene agli Uffici di diretta collaborazione, per il Direttore Generale e su coloro che svolgono funzioni economiche e/o equiparate a dirigente di prima e seconda fascia, la valutazione è effettuata dal Capo di Gabinetto, per il Capo di Gabinetto la valutazione è effettuata dal Ministro.

4. Coloro che ricevono e, comunque, trattano le dichiarazioni di cui al comma 1, hanno l’obbligo di mantenere assolutamente riservate le informazioni che possono contenere particolari categorie di dati, in applicazione della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Articolo 6 Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d’interesse e incarichi del dipendente

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, i destinatari del presente Codice, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informano per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione e finanziari, in qualunque modo retribuiti, che intrattengano o che abbiano intrattenuto negli ultimi tre anni con soggetti privati che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al suo ufficio, limitatamente alle attività affidate al destinatario stesso, precisando se sono in prima persona o di parenti o affini entro il secondo grado, incluso il coniuge, l’unito civilmente o il convivente.

2. I destinatari aggiornano la dichiarazione di cui al comma 1 ogniqualvolta intervenga un mutamento della situazione di fatto che ne renda necessaria l’integrazione.

3. I destinatari del presente Codice non possono avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese o società che operano nei settori di interesse dell’attività del Ministero.

4. Presso ogni struttura organizzativa (Uffici di diretta collaborazione, Dipartimenti e Direzioni Generali) per il personale ivi in servizio, viene istituito un “Registro delle astensioni per conflitto di interessi” in cui annotare i casi di astensione rilevati e le tipologie degli stessi, al fine di costituire una base informativa per il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) riguardo le situazioni di conflitto di interessi verificatesi presso ogni struttura. Ciascun Capo del Dipartimento, Direttore Generale darà contezza annualmente, nella fase di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, dei casi di astensione rilevati e delle tipologie degli stessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). I destinatari del presente Codice che ravvisino la sussistenza di un’ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, con interessi personali, del coniuge, dell’unito civilmente, del convivente, di parenti di affini entro il secondo grado, ne danno tempestiva comunicazione, in forma scritta e motivata, al responsabile dell’ufficio di appartenenza o di riferimento o, per i dirigenti, al superiore da cui dipendono funzionalmente, astenendosi, nelle more della decisione sulla sussistenza o meno di un’ipotesi di conflitto di interessi, dal porre in essere atti, da svolgere attività inerenti alle sue mansioni o dall’adottare provvedimenti nell’ambito del procedimento in cui il conflitto si è manifestato. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

5. I dipendenti, compresi i Dirigenti, i Direttori Generali e tutti coloro che ricoprono all’interno dell’Amministrazione un incarico economicamente e/o giuridicamente equiparato ad un dirigente di prima o seconda fascia, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

6. Fermo restando che compete al Dirigente di assegnazione o al Direttore Generale, in caso di dirigenti, la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni, comunque denominate, dirette al Ministero.

7. Nei confronti di tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti di prima e seconda fascia, i dirigenti tecnici, e il personale con incarico economicamente e/o giuridicamente equiparato, la competenza ad autorizzare gli incarichi è degli uffici individuati dai regolamenti di organizzazione del Ministero.

8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro, purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell’Amministrazione. In tale caso, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il dipendente, che intende svolgere un incarico o un’attività, è comunque tenuto a darne comunicazione. Tale comunicazione deve essere resa al Dirigente, ove il richiedente appartenga al personale delle Aree funzionali dei ruoli del Ministero di altre amministrazioni e in servizio presso il Ministero, al Direttore Generale, ove il richiedente appartenga al personale dirigenziale di seconda fascia, al Capo del Dipartimento, ove il richiedente rivesta l’incarico di Direttore Generale o di dirigente di seconda fascia in servizio presso gli uffici di supporto al Capo del Dipartimento. Il dipendente, nella suddetta comunicazione, dovrà fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi connessi con l’incarico stesso.

9. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all’ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell’ufficio per il loro assolvimento. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, che intenda svolgere altre prestazioni lavorative si applicano i criteri previsti nel presente articolo per il personale a tempo pieno.

10. Il dipendente che non rispetta le procedure autorizzative incorre nella responsabilità disciplinare, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla legge in tema di responsabilità in sede civile, penale e per danno erariale.

Articolo 7 (Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi)

1. Il dipendente non accetta incarichi di consulenza e di collaborazione retribuiti da soggetti pubblici o privati senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n.165/2001. All’atto della richiesta di autorizzazione, il dipendente deve attestare che il soggetto privato o pubblico presso il quale intende svolgere la collaborazione non abbia in corso o non abbia avuto, nel biennio precedente la domanda di autorizzazione, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

2. In relazione al divieto di cui al precedente comma 1, si considerano, in via esemplificativa, soggetti privati portatori di interessi economici significativi in decisioni o attività dell’ufficio di appartenenza:

a) per il settore relativo ai procedimenti di acquisizione di beni, servizi, forniture e gestione contratti: società, professionisti o qualunque privato che ha partecipato a una procedura di evidenza pubblica pur non risultando aggiudicatario;

b) per il settore relativo alla formazione del personale: società private erogatrici di servizio;

c) per il settore relativo ai concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale o progressione di carriera o affidamento di incarichi esterni: società o enti o agenzie che si occupano del reclutamento e della gestione delle risorse umane o soggetti interessati alle procedure di selezione e reclutamento;

d) per il settore relativo ai lavori pubblici: società o professionisti ai quali è stata commissionata un’attività o un servizio attinente al settore o che hanno comunque partecipato ad una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di tale attività o servizio pur non risultando aggiudicatari;

e) per tutti gli altri settori: società o professionisti o privati che hanno procedimenti di autorizzazione o di verifica, in essere o pregressi presso il Ministero

3. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza di qualsiasi natura e tipo, gratuiti o retribuiti da soggetti terzi che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente:

a) la gestione di un servizio per conto dell’Amministrazione, conferito dal settore di appartenenza del dipendente, anche se quest’ultimo non sia stato responsabile delle procedure di affidamento del servizio o abbia avuto direttamente funzioni di vigilanza o controllo sull’attività dell’ente in questione;

b) la titolarità di un appalto di lavori, sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di lavori assegnati da parte del settore di appartenenza.

3. In ogni altro caso, il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione o di consulenza di qualsiasi natura e tipo, anche a titolo gratuito, si attiene alle norme previste per l’affidamento degli incarichi extraistituzionali.

4. Il dipendente che svolga incarichi retribuiti, che non siano stati preventivamente autorizzati, incorre in responsabilità disciplinare, salve le più gravi sanzioni, ed è tenuto a versare il compenso, eventualmente già percepito, al bilancio dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001. Ai sensi della medesima norma, lo stesso obbligo grava sul soggetto erogante, qualora il compenso non sia stato ancora corrisposto al dipendente.

5. Per gli incarichi in corso di svolgimento, in relazione a cui non sia stata richiesta l’autorizzazione preventiva prescritta dalla vigente normativa, il Ministero, laddove ne venga comunque a conoscenza, diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell’azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell’interessato.

Articolo 8 (Altre ipotesi di incompatibilità)

1. Le commissioni o i gruppi di lavoro non possono essere composti da soggetti tra cui sussistano rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado, coniugio, unione civile o convivenza.

2. I soggetti selezionati per l’affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza o docenza che siano già titolari di incarichi conferiti da altri enti, imprese, società o soggetti di diritto, anche a partecipazione pubblica, con i quali il Ministero abbia stipulato delle convenzioni per lo svolgimento di determinate attività o abbia affidato l’esecuzione di servizi, lavori o forniture, devono darne preventiva comunicazione scritta al Ministero al fine della verifica circa la sussistenza di eventuali condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico da attribuire.

3. È fatto divieto di assegnare o impegnare personale dipendente in aree dirigenziali, uffici, servizi, attività o progetti qualora si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado ovvero sia coniuge o unito civilmente o convivente del relativo responsabile e/o supervisore.

4. All’atto dell’assunzione il dipendente dichiara la sussistenza di rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio o unione civile o convivenza con altri soggetti già operanti alle dipendenze del Ministero, avendo cura di comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento del rapporto lavorativo.

5. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Codice, è fatto divieto al Ministero di autorizzare il conferimento da parte di enti, imprese, società o soggetti di diritto, anche a partecipazione pubblica, con i quali il Ministero medesimo abbia stipulato delle convenzioni per lo svolgimento di determinate attività o abbia affidato l’esecuzione di servizi, lavori o forniture, di incarichi di lavoro autonomo ai dipendenti del Ministero per lo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni o dell’affidamento. Parimenti, è fatto divieto ai dipendenti del Ministero di accettare tali incarichi. Tale divieto si protrae per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio del dipendente.

Articolo 9 Obbligo di astensione

1. I destinatari del presente Codice si astengono dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, dell’unito civilmente o del convivente, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ma senza aver intrattenuto eventuali rapporti di natura contrattuale, ovvero, di soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge o l’unito civilmente o il convivente abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. La comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni è comunicata dal dipendente al responsabile gerarchicamente sovraordinato nel termine di 10 giorni dall’insorgere del fatto che lo pone in potenziale conflitto di interesse. Il responsabile gerarchicamente sovraordinato, verificando il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, anche sostituendo l’interessato.

3. Le astensioni saranno annotate nel “Registro delle astensioni per conflitto di interessi” di cui all’articolo 6, comma 5.

Articolo 10 Prevenzione della corruzione e della tutela del dipendente che segnala un illecito

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Tutti i dipendenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico:

a) le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate nel predetto Piano.

3. Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali situazioni di illecito nell’Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

4. Il dipendente che intende segnalare un illecito segue l’iter procedurale del whistleblowing di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179 con le modalità e termini specificati nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Il dipendente che, nell’interesse del corretto funzionamento e dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione. È, comunque, preclusa qualsiasi attività che, perseguendo intenti ritorsivi, pregiudichi il lavoratore.

6. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Per le medesime ragioni protettive, la segnalazione deve ritenersi sottratta anche all’accesso civico generalizzato, regolato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

7. Alle condizioni e nei limiti di cui alla legge n. 179/2017 il segnalante non è punibile rispetto ai reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” (articolo 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (articolo 623 c.p.) e nei suoi confronti non è configurabile la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (articolo 2105 c.c.).

8. Il personale nominato nelle commissioni esaminatrici nell’ambito di procedure concorsuali, di gara o comunque comparative, oppure che ha la responsabilità nella gestione dei contratti per la fornitura di beni o servizi e la realizzazione di opere in favore dell’Amministrazione segnala tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali proposte ricevute da concorrenti o dall’aggiudicatario, aventi a oggetto utilità di qualunque tipo in favore proprio, dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o dell’unito civilmente o del convivente. Nei confronti dei concorrenti, degli operatori economici che concorrono alle gare d’appalto e degli aggiudicatari di contratti, il personale limita i contatti a quelli strettamente necessari alla gestione delle procedure.

9. Chiunque venga direttamente a conoscenza di situazioni di illecito nel Ministero, riguardo ad atti e comportamenti, anche omissivi, già concretizzatisi, a reati o irregolarità amministrative e gestionali che possano produrre danno all’interesse pubblico, deve provvedere all’immediata segnalazione al proprio superiore gerarchico o, in caso di impedimento, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 11 Trasparenza e tracciabilità

1. Al fine di assicurare forme diffuse di controllo da parte di chiunque sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse del Ministero, attraverso l’accessibilità totale ai documenti, alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e facoltativa, nonché a quelli detenuti da questa Amministrazione, i dirigenti e i funzionari assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti. I dirigenti e i funzionari prestano la massima collaborazione nell’elaborazione in formato aperto, nel reperimento e trasmissione di dati, informazioni e documenti sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” o necessari a riscontrare istanze di accesso civico generalizzato, operando in modo preciso, completo e nel rispetto dei tempi previsti, secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Per le pubblicazioni obbligatorie di documenti, dati e informazioni da effettuare nella sezione “Amministrazione trasparente”, per finalità di trasparenza, e nell’Albo on-line, per finalità di “pubblicità legale”, il dipendente deve rispettare le rispettive normative comunitarie e nazionali, nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione alle disposizioni afferenti alla protezione dei dati personali.

3. Il dipendente segnala al dirigente dell’ufficio di appartenenza le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, attinenti alla propria sfera di competenza.

4. Ciascun dirigente ha l’obbligo di monitorare l’andamento delle attività di competenza della propria struttura al fine di garantire che il flusso dei documenti, dati, informazioni da pubblicare sia costante e avvenga in modo tempestivo, regolare e completo, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, delle misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e delle direttive impartite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e dal Responsabile della Protezione dei dati (RPD).

5. I dirigenti e i dipendenti, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, rispettano le procedure previste e utilizzano gli strumenti e i programmi informatici in dotazione, anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi dei processi decisionali e al fine di favorire la loro ripetibilità, nonché adottano le misure e le modalità necessarie per assicurare la certezza dell’integrità della forma e del contenuto degli atti e dei provvedimenti costituenti ciascun procedimento amministrativo, nonché della loro riferibilità temporale.

6. È fatto divieto di emanare atti e disposizioni a valenza esterna, con la sola esclusione delle comunicazioni informali, ove consentite, che non siano stati protocollati elettronicamente. L’utilizzo dei dati e dei documenti inseriti nei programmi informatici deve avvenire osservando scrupolosamente le disposizioni impartite rispetto all’impiego ed alla custodia delle credenziali di accesso.

7. Il dipendente ha il dovere di uniformarsi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione in tema di dematerializzazione, con particolare riguardo alla redazione, alla conservazione, alla comunicazione e alla trasmissione di atti e documenti, anche al fine di garantire il conseguimento degli standard di economicità ed efficienza.

8. Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente articolo da parte dei dirigenti sarà rilevato dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) nell’ambito dell’attività di verifica annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e costituirà un indicatore di qualità della gestione ai fini della valutazione della performance individuale. La mancata collaborazione da parte del personale con qualifica non dirigenziale sarà valutata dal dirigente di assegnazione in sede di valutazione annuale della prestazione individuale.

Articolo 12 Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati il dipendente tiene una condotta che non confligge con l’integrità del servizio e con la capacità di eseguire con correttezza i compiti e le funzioni pubbliche a lui affidati dall’ordinamento; non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettano e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all’Amministrazione in qualsiasi forma sia diretta che indiretta, anche in termini di immagine.

Articolo 13 Obblighi di segretezza e di riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione

1. Il dipendente è tenuto al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio previsto anche dalle disposizioni penali vigenti (articolo 326 c.p.) e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza nell’esercizio delle sue funzioni. In particolare, fuori dai casi consentiti dalla normativa vigente, è tenuto a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie e ispettive in corso nel proprio e negli altri uffici dell’Amministrazione; non deve anticipare informazioni agli interessati e ai controinteressati ad un procedimento e, in generale, durante lo svolgimento dell’istruttoria procedimentale.

2. Il dipendente è obbligato a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente conclusi e comunicati formalmente agli interessati, salvo gli obblighi informativi derivanti dalla normativa, dando accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d’ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.

3. Il dipendente non diffonde informazioni, anche nell’ambito dei social media, su vicende e procedimenti di cui è a conoscenza per ragioni del proprio ufficio, né esprime giudizi nei confronti dell’Amministrazione, dei dirigenti e dei colleghi in relazione all’espletamento dell’attività lavorativa, fatta salva la libertà di espressione e il diritto di critica e fermo restando il diritto di ciascun dipendente di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni o vicende interne agli uffici o disposizioni organizzative, reputate lesive dei propri diritti.

4. Il dipendente si astiene dal pubblicare, tramite l’utilizzo dei social network, contenuti che possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione o che, comunque, forniscano elementi e informazioni conosciute in ragione dell’attività svolta all’interno del Ministero.

5. I rapporti con i mezzi di informazione sugli argomenti istituzionali sono tenuti dal Ministro, dalle strutture e dagli Uffici di diretta collaborazione a ciò deputati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati. L’orientamento del Ministero sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali. Nello specifico, la comunicazione istituzionale deve essere improntata ad assoluta chiarezza, semplicità e coerenza e, previa necessaria informativa al superiore gerarchico, è svolta anche dai dirigenti e dai dipendenti del Ministero, mentre la comunicazione politica è di esclusiva competenza dell’Organo politico. A tal riguardo, deve essere assicurato il coordinamento tra gli Uffici del vertice politico e gli Uffici dell’Amministrazione in occasione del rilascio di interviste o dichiarazioni agli organi di stampa, da parte del personale dell’Amministrazione.

6. Salvo il diritto di esprimere e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali di categoria, nel fornire informazioni o proprie valutazioni ai mass-media sull’attività del Ministero (interviste a giornali, riviste, a mezzi di comunicazione radio-televisivi o sui canali social), i dipendenti si attengono, per il buon andamento dell’Amministrazione, ai doveri ed ai principi ispiratori di legalità, imparzialità, accesso, trasparenza e pubblicità, ai sensi della normativa vigente e pongono particolare attenzione:

a) a rilasciare dichiarazioni pubbliche concernenti la loro attività di servizio;

b) a intrattenere rapporti con i mezzi di informazione in merito alle attività istituzionali del Ministero;

c) a provvedere, nel caso in cui siano destinatari di richieste di informazione o chiarimenti da parte di organi di informazione, a darne segnalazione all’Ufficio stampa e al superiore gerarchico.

7. Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, il dirigente o il dipendente che partecipa a dibattiti pubblici o resi pubblici attraverso i mass-media o social network, pubblica scritti o rilascia interviste su materie che riguardano l’Amministrazione, deve segnalare la propria appartenenza al Ministero dell’istruzione, e, in assenza di specifico mandato dell’Amministrazione, deve precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale, assicurandosi che ne sia data preventiva informazione, da parte della testata giornalistica, dell’emittente radio televisiva o da canali social, all’Ufficio Stampa del Ministro. Nel caso ciò non sia avvenuto provvederà a dare egli stesso la preventiva informativa. Laddove il contenuto dello scritto o dell’intervento possa comportare un’alta risonanza nell’opinione pubblica e rivesta carattere di rilevanza strategica e forte impatto, il testo oggetto di pubblicazione o divulgazione dovrà essere sottoposto, prima della divulgazione, all’attenzione del dirigente della struttura di appartenenza ovvero, nel caso si tratti di dirigente, agli organi e uffici di cui al precedente comma. I dirigenti e i titolari degli Uffici dirigenziali di livello generale vigileranno sulla corretta applicazione del presente comma.

Articolo 14 Protezione dei dati personali

1. Il dipendente osserva la normativa comunitaria e nazionale relative alla protezione dei dati personali. Nello svolgimento dei compiti e delle funzioni che gli vengono assegnati, tratta i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente e rispetta il principio di minimizzazione, enunciato dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati, secondo cui i dati personali trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

2. Il dipendente, quando effettua attività che comportano il trattamento dei dati personali, osserva tutte le disposizioni e le indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro vigente sul processo di gestione della privacy del Ministero.

3. I dipendenti e i dirigenti prestano la più ampia collaborazione al Responsabile della protezione dei dati nominato dal Ministro.

Articolo 15 Comportamento in servizio

1. I dipendenti, consapevoli delle funzioni assegnate dalla legge al Ministero, svolgono i loro compiti con elevato impegno e ampia disponibilità, svolgendo gli incarichi loro affidati e assumendo lealmente le connesse responsabilità.

2. Il dipendente rispetta gli obblighi di servizio anche con riferimento all’orario di lavoro e all’orario di servizio.

3. Il dipendente non attende, durante l’orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio. Per tali si intendono, per esempio, le ripetute conversazioni telefoniche private e il reiterato accesso ai social network per motivi non attinenti alle funzioni dell’Amministrazione, compiuti anche attraverso smartphone e/o tablet. Sono pienamente applicabili all’utilizzo dei social media le norme generali dell’ordinamento giuridico italiano, comprese quelle che prevedono responsabilità civili e penali in caso di diffusione di notizie false, diffamatorie o comunque idonee a ledere diritti e interessi altrui.

4. Il dipendente utilizza i permessi lavorativi effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Nei periodi di assenza per malattia o infortunio il dipendente non attende ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico.

5. Il dipendente adempie correttamente agli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze.

6. Il dipendente, nell’esercizio dell’attività assegnata, assicura il corretto e tempestivo svolgimento dei propri compiti. A tal fine, in virtù dei principi di diligenza e responsabilità:

a) in presenza di oggettive incertezze interpretative riferite alla normativa applicata, il dipendente acquisisce, se disponibili, pareri ed orientamenti interpretativi qualificati, confrontandosi se necessario con il proprio diretto superiore gerarchico;

b) nel caso in cui, per le funzioni attribuite, il dipendente sia tenuto a formulare i criteri selettivi nell’ambito di procedure comparative, assicura, anche attraverso la consultazione di pareri ed orientamenti interpretativi qualificati e di buone pratiche di altre Amministrazioni, la massima oggettività e trasparenza di detti criteri, confrontandosi se necessario con il proprio diretto superiore gerarchico;

c) nella redazione degli atti, il dipendente cura che dalla motivazione si evinca con chiarezza il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione adottata; d) nel caso in cui, per criticità sopravvenute, il dipendente non riesca ad assicurare il rispetto dei termini procedimentali, ne informa tempestivamente il proprio diretto superiore gerarchico per l’adozione delle conseguenti misure organizzative e gestionali.

7. Il dipendente è tenuto a garantire l’affiancamento e il passaggio di consegne nei confronti dei soggetti di nuova assegnazione o indicati dal proprio dirigente al fine di assicurare il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione, e scongiurare l’ impasse istituzionale, avendo cura di condividere informazioni ed esperienze d’ufficio e di mettere a disposizione l’intero archivio di dati e documenti detenuti per ragioni d’ufficio.

8. I dipendenti, in relazione alla funzione svolta, curano costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza anche attraverso l’offerta formativa del Ministero.

9. Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i rispettivi responsabili, il dipendente assicura costantemente la massima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali; evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell’ambito degli uffici.

10. Il dipendente segnala al proprio responsabile ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto e che può avere riflessi sul servizio o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l’integrità fisica o psicologica propria o di altri.

11. Il dipendente non altera, in alcun modo, le configurazioni informatiche predisposte dall’Amministrazione per tutelare l’integrità delle proprie reti e banche dati e per impedire la visualizzazione e l’acquisizione di contenuti non appropriati e, comunque, non pertinenti all’attività lavorativa.

12. Il dipendente non utilizza la posta elettronica per dibattiti su temi estranei all’attività istituzionale fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze dei lavoratori previste dai contratti collettivi. In materia di applicazioni informatiche, il dipendente è tenuto al rispetto di quanto previsto dalle politiche di sicurezza informatica, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici del Ministero.

13. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità e il decoro dell’ufficio: si prende cura degli oggetti e degli strumenti che utilizza mettendo in essere le accortezze necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità; in caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate e ne dà immediata comunicazione al responsabile dell’ufficio.

14. Il dipendente impronta il proprio lavoro alla logica del risparmio: fa buon uso delle risorse in dotazione, stampa per quanto possibile su carta riciclata e/o utilizzando il fronte/retro, contiene il consumo di energia elettrica avendo cura di spegnere computer, stampanti, climatizzatori e luci al termine dell’orario di servizio. Il dipendente, in maniera diligente e virtuosa, osserva le misure di prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro, così come previste dalla normativa vigente e da eventuali specifici protocolli di sicurezza adottati dall’Amministrazione.

15. Anche in una logica di ecosostenibilità, il dipendente si impegna al rispetto dell’ambiente, uniformandosi alle prescrizioni in materia di smaltimento dei rifiuti e inquinamento, riducendo i consumi, laddove possibile, e utilizzando al meglio le risorse materiali ed energetiche messe a disposizione dall’Amministrazione.

16. Negli uffici del Ministero è consentita la detenzione di oggetti di proprietà privata non ingombranti e compatibilmente con le disponibilità e le capacità dei luoghi; è proibito depositare o detenere oggetti o materiali illeciti, pericolosi, indecorosi, ingombranti, tossici o, comunque, nocivi.

17. Il dipendente informa l’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale.

Articolo 16 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sua sicurezza. Nella trattazione delle pratiche affidategli opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità e completezza, anche laddove debba rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica. Di norma al messaggio di posta elettronica, il dipendente risponde con lo stesso mezzo, a meno che lo stesso contenga elementi per i quali sia necessario utilizzare altre forme stabilite dall’Amministrazione. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’istanza al funzionario o ufficio competente del Ministero. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto salvo specifiche motivazioni. Il dipendente evita rapporti diretti con l’utenza finalizzati ad alterare l’ordine di trattazione delle pratiche.

2. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti, nel caso ciò rientri nella sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso.

3. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente dell’Amministrazione.

Articolo 17 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti del Ministero, ivi compresi i dirigenti tecnici e i soggetti con incarico economicamente e/o giuridicamente, comunque denominato, equiparato a dirigente di prima o seconda fascia, nonché ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. All’atto dell’assunzione dell’incarico il dirigente o l’equiparato dichiara la sussistenza di rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di unione civile o convivenza con altri soggetti già operanti alle dipendenze del Ministero, avendo cura di comunicare, con tempestività, le variazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto lavorativo.

3. È fatto divieto ai dirigenti di uffici dirigenziali generali di conferire incarichi alle proprie dipendenze a dirigenti di seconda fascia dei ruoli del Ministero o dei ruoli di altra Pubblica Amministrazione, nonché ai soggetti dotati di specifica professionalità di cui all’articolo 19, commi 5- bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, con cui si trovino in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, ovvero di coniugio, di unione civile o di convivenza.

4. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento dell’incarico.

5. I dirigenti con incarico dirigenziale di prima fascia e i Capi del Dipartimento, prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e/o altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniugi, uniti civilmente o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esse inerenti. Le predette comunicazioni sono rese mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000, n. 445 e contengono, altresì, l’impegno del dirigente medesimo a rendere edotta l’Amministrazione in caso di eventuali variazioni sopraggiunte. Il dirigente fornisce informazioni sulla propria situazione patrimoniale in base a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 33/2013, relativi agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza. Il dirigente, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, dichiara l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Dirigente Generale nel corso dell’incarico consegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’unità organizzativa competente apposita dichiarazione, rilasciata a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla insussistenza di una delle suddette cause.

6. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

7. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

8. Il dirigente si assicura che il personale assegnato al proprio ufficio rispetti gli obblighi di servizio anche con riferimento all’orario di lavoro ed effettua verifiche e controlli periodici relativi al sistema di rilevazione delle presenze e al corretto utilizzo degli istituti previsti dalle norme e dal contratto collettivo.

9. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione, nonché di quanto emerso dalle indagini in materia di benessere organizzativo. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto legislativo n.165/2001 e della legge n. 190/2012, l’ufficio competente dell’Amministrazione autorizza gli incarichi esterni, previo parere favorevole del responsabile dell’ufficio di appartenenza del dipendente che accerta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi o di incompatibilità con l’attività istituzionale svolta dal dipendente, nonché l’insussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l’autorizzazione, tenuto conto delle necessità di servizio e dell’impegno richiesto nello svolgimento dell’incarico.

10. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, utilizzando il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) dell’Amministrazione, allo scopo di migliorarne la qualità del lavoro e l’assetto organizzativo in cui opera.

11. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, prestando la propria collaborazione, quando richiesta, e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al Direttore Generale. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente (c.d. “whistleblower” ) adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54- bis del decreto legislativo n. 165/2001, secondo quanto previsto nel precedente articolo 10.

12. Il dirigente, per quanto di competenza, cura la regolare tenuta e la compilazione del Registro delle astensioni per conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 9 del presente Codice.

13. Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del Piano Nazionale Anticorruzione.

14. Il dirigente vigila affinché non si verifichino fenomeni di mobbing e si accerta che il personale alle proprie dipendenze ottemperi alla prescrizione di cui al comma 10 dell’articolo 15 del presente Codice.

Articolo 18 Disposizioni particolari per il corpo ispettivo e il personale impegnato in attività ispettive

1. Il dirigente tecnico e il personale impegnato in attività ispettive svolge tale attività nell’ambito dei fini perseguiti dall’Amministrazione, assumendo quali valori fondamentali i principi costituzionali di imparzialità, efficienza, riservatezza professionale e trasparenza attenendosi ai principi di onestà e integrità.

2. Il dirigente tecnico e il personale impegnato in attività ispettive si astiene da qualsiasi iniziativa o azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale nei confronti dei soggetti coinvolti nell’esercizio delle attività ispettive.

3. L’operato di tale personale non deve essere in alcun modo influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, da chiunque esercitate, né condizionato da interessi personali e finanziari.

4. Il dirigente tecnico e il personale impegnato in attività ispettive segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza qualsiasi eventuale ostacolo o interferenza posti in essere da soggetti interni o esterni all’Amministrazione, fatta salva la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria competente qualora sussistano condotte penalmente rilevanti.

5. Il dirigente tecnico e il personale impegnato in attività ispettive non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neppure quelli d’uso di modico valore.

6. Il dirigente tecnico e il personale impegnato in attività ispettive, nell’esercizio delle proprie funzioni, si astiene dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti politici o ideologici, tali da ingenerare dubbi sull’imparzialità della propria azione o da esercitare un condizionamento nei confronti dei soggetti coinvolti.

7. Il dirigente tecnico e il personale impegnato in attività ispettive garantisce il rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui all’articolo 14 del presente Codice di comportamento e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

8. Il dirigente tecnico e il personale impegnato in attività ispettive garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all’accertamento, nei limiti indicati dall’Amministrazione.

Articolo 19 Disposizioni particolari per il dipendente impegnato in attività di revisore dei conti

1. L’attività di revisione amministrativo-contabile in capo al dipendente impegnato in attività di revisore dei conti deve assumere le caratteristiche della collaborazione qualificata finalizzata al buon andamento della gestione delle risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche.

2. Il dipendente impegnato in attività di revisore dei conti esercita l’attività di controllo amministrativo-contabile e altri controlli e verifiche previste dal comma 4 dell’art. 51 del decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, in piena indipendenza e autonomia utilizzando, nel rispetto delle norme vigenti, le proprie conoscenze e la capacità di giudizio che gli provengono dalla preparazione professionale, dal continuo aggiornamento e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e circostanze.

3. Il dipendente impegnato in attività di revisore dei conti ha un adeguato livello di competenza professionale specifica e deve impegnarsi a ottemperare i propri doveri professionali come definiti nel Titolo VI del decreto ministeriale n. 129/2018, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero.

4. Il dipendente impegnato in attività di revisore dei conti, nell’esercizio della professione, deve attenersi ai principi dell’integrità, dell’obiettività, della programmazione, della continuità e del campionamento. Egli deve conformare il proprio comportamento al principio di massima riservatezza evitando nel modo più assoluto l’utilizzo o la divulgazione di notizie o informazioni acquisite nell’ambito o in conseguenza di un incarico se non alle autorità preposte, quale effetto dell’attività congiunta dei revisori del Ministero e del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

5. I rapporti con le istituzioni scolastiche si uniformano al principio di leale collaborazione.

6. Il dipendente impegnato in attività di revisore dei conti, ove possibile, espleta le proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici anche per la ricezione e trasmissione di atti e documenti, nonché per lo scambio di comunicazioni.

7. Il dipendente incaricato dello svolgimento di attività di revisore dei conti in rappresentanza del Ministro rifiuta l’incarico qualora detenga relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con il personale in servizio nell’istituzione scolastica presso cui è chiamato a svolgere l’attività di revisore dei conti; ovvero qualora con l’istituzione destinataria di tale attività direttamente o indirettamente, tramite parente o affine entro il quarto grado, detenga relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalle prestazioni di servizi diversi dalla revisione contabile, per le quali risulti compromessa l’indipendenza del revisore stesso.

8. Al revisore dei conti si richiede senso di correttezza verso i colleghi. Egli deve sempre astenersi dall’esprimere giudizi sull’attività professionale svolta da altro revisore dei conti e assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche se appartenenti ad altri ruoli od elenchi, tali da favorire il dialogo e la collaborazione.

Articolo 20 Disposizioni per il personale in servizio presso le Autorità di Audit

1. L’ internal auditor deve operare con integrità:

a) deve agire con onestà, diligenza e senso di responsabilità;

b) deve rispettare la legge e divulgare all’esterno solo se richiesto dalla legge e dai principi della professione;

c) non deve essere consapevolmente coinvolto in nessuna attività illegale, né intraprendere azioni che possano indurre discredito per la professione o per l’organizzazione per cui opera;

d) deve rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione per cui opera, quando etici e legittimi.

2. L’ internal auditor deve operare con obiettività:

a) non deve partecipare ad alcuna attività o avere relazioni che pregiudichino o appaiano pregiudicare l’imparzialità della sua valutazione. In tale novero vanno incluse quelle attività o relazioni che possano essere in conflitto con gli interessi dell’organizzazione;

b) non deve accettare nulla che pregiudichi o appaia pregiudicare l’imparzialità della sua valutazione;

c) deve riferire tutti i fatti significativi a lui noti, la cui omissione possa fornire un quadro alterato delle attività analizzate.

3. L’ internal auditor deve garantire la riservatezza:

a) deve acquisire la dovuta cautela nell’uso e nella protezione delle informazioni acquisite nel corso dell’incarico;

b) non deve usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale, né secondo modalità che siano contrarie alla legge o di nocumento agli obiettivi etici e legittimi dell’organizzazione;

4. L’ internal auditor deve agire con competenza:

a) deve effettuare solo prestazioni per le quali abbia la necessaria conoscenza, competenza ed esperienza;

b) deve prestare i propri servizi in pieno accordo con gli standard internazionali per la pratica professionale dell’Internal Auditing;

c) deve continuamente migliorare la propria preparazione professionale nonché l’efficacia e la qualità dei propri servizi.

Articolo 21 Contratti, appalti ed altri atti negoziali

1. Ciascuna procedura di selezione deve essere espletata adottando le più ampie condizioni di concorrenza e ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Il dipendente, in tema di contratti, appalti e altri atti negoziali, deve sempre osservare quanto prescritto all’articolo 10, commi 8 e 9 del presente Codice.

2. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.

3. Il dipendente ha il dovere di segnalare al responsabile dell’ufficio ogni situazione di conflitto d’interessi che venga in rilievo nello svolgimento di procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni; il conflitto rileva rispetto al personale che interviene nello svolgimento della procedura, o che comunque possa influenzarne in qualsiasi modo il risultato.

4. Il dipendente non conclude, per conto del Ministero, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nel caso in cui il Ministero concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.

5. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione per conto del Ministero, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013.

6. La segnalazione che il dipendente deve rendere ai sensi del comma precedente deve essere preventiva rispetto alla conclusione del negozio.

7. Se nelle situazioni di cui ai commi 4 e 5 si trova il Dirigente, questi informa per iscritto il Capo del Dipartimento e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

8. Il dipendente che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 53, comma 16- ter, decreto legislativo n. 165/2001, non può prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il suo apporto decisionale. In caso di mancato rispetto della presente norma, il Ministero agisce in giudizio nei confronti del dipendente per ottenere il risarcimento del danno. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

9. Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione e consulenza esterna, è fatto obbligo al personale che cura gli approvvigionamenti ed al personale responsabile della gestione del contratto, oltre a quanto previsto per i dipendenti e collaboratori in generale, in particolare di:

a) agire con imparzialità, garantire parità di trattamento ed evitare qualsiasi trattamento di favore;

b) astenersi dal diffondere e dall’utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per motivi d’ufficio, fermo restando il rispetto delle norme poste a tutela del diritto di informazione e di accesso;

c) mantenere la riservatezza circa l’intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all’aggiudicazione;

d) limitare i contatti con gli operatori economici che concorrono alle gare d’appalto e degli aggiudicatari di contratti a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche d’ufficio;

e) non svolgere alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio ed evitare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;

f) non accettare alcun tipo di regalo, utilità o compenso per l’attività svolta neppure quelli d’uso di modico valore;

g) segnalare tempestivamente al superiore gerarchico eventuali proposte, da parte del concorrente e dell’aggiudicatario, di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali o offerte di denaro o doni per il dipendente o per i suoi parenti o affini entro il secondo grado, o per il coniuge, l’unito civilmente o il convivente;

h) acquisire da ciascun aggiudicatario espressa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Ministero , dichiarazione che il soggetto non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e dichiarazione che impegna al rispetto dei Codici di comportamento e dei Codici etici, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001, dei quali deve essere assicurata la diffusione tra i consulenti, collaboratori e prestatori d’opera a qualunque titolo presso l’Amministrazione.

10. Nelle attività finalizzate alla conclusione di contratti ed altri atti negoziali, il dipendente si attiene rigorosamente alle procedure previste dalla normativa vigente particolarmente in materia di trasparenza, tracciabilità e protezione dei dati personali, seguendo le direttive impartite dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e secondo la Direttiva del Ministro in tema di protezione dei dati personali.

Articolo 22 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, vigilano sull’applicazione del presente Codice i dirigenti, i Direttori Generali, i Capi del Dipartimento e il Capo di Gabinetto per le rispettive competenze.

2. Le attività di vigilanza e di monitoraggio sono svolte in conformità alle previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 190/2012.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cura la diffusione e offre supporto interpretativo del presente Codice.

4. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, per l’ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell’incarico e ai connessi livelli di responsabilità:

a) promuovono la conoscenza del Codice di comportamento fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo;

b) favoriscono la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti in materia di integrità e trasparenza, in coerenza con la programmazione di tale misura inserita nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c) attivano le azioni disciplinari di competenza per le infrazioni di minore gravità in conformità a quanto previsto all’articolo 55- bis del d.lgs. n. 165/2001 e all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, dandone comunicazione all’Ufficio procedimenti disciplinari;

d) segnalano tempestivamente al suddetto Ufficio procedimenti disciplinari i casi di violazione del Codice per i quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e provvedono, inoltre, a comunicare l’illecito all’Autorità giudiziaria penale o alla Corte dei conti a norma dell’articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

e) tengono conto, nella valutazione individuale del dipendente, delle eventuali violazioni del Codice di comportamento emerse in sede di vigilanza.

5. Il controllo sul rispetto del Codice di comportamento, nonché sulla mancata vigilanza da parte dei dirigenti è svolto dal superiore gerarchico/organo sovraordinato.

6. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio previsti dal presente articolo, l’Amministrazione si avvale dell’organismo indipendente di valutazione, che svolge attività di supervisione sull’applicazione del Codice, che deve essere svolta sulla base della documentazione trasmessa dall’Amministrazione in tempo congruo a consentire all’Organismo di effettuare le sue valutazioni, riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

7. La vigilanza è attuata, inoltre, con il coinvolgimento dell’Ufficio procedimenti disciplinari cui spetta il compito di esaminare le segnalazioni di violazione del Codice e di attivare il procedimento in contraddittorio con il dipendente, secondo quanto previsto all’articolo 55- bis del d.lgs. n. 165/2001.

8. L’attività di cui al comma precedente è attribuita al medesimo Ufficio procedimenti disciplinari anche nel caso in cui la violazione dei doveri di comportamento sia da attribuirsi ai titolari di posizione organizzativa di vertice, nonché dei collaboratori o consulenti e dei titolari degli uffici di diretta collaborazione nei termini previsti nell’atto di conferimento dell’incarico.

9. All’attività di vigilanza si accompagna un’attività di monitoraggio annuale sull’attuazione del Codice svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in raccordo con l’Ufficio procedimenti disciplinari, in occasione del monitoraggio sulle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ai fini del suddetto monitoraggio viene fatta una ricognizione dei casi di condotte illecite accertate e sanzionate dei dipendenti, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54- bis del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di tutela dell’identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.

10. Gli esiti del monitoraggio consentono di acquisire elementi conoscitivi in merito alle violazioni commesse, alle sanzioni disciplinari applicate e alle aree maggiormente interessate dalle violazioni, di cui si tiene conto nella redazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, elaborata ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012.

11. L’aggiornamento del Codice è curato dall’Ufficio procedimenti disciplinari, sempre in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in relazione agli esiti del monitoraggio che vengono pubblicati sul sito dell’Amministrazione nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali- Atti generali- Codice di comportamento”. Anche l’aggiornamento del Codice è sottoposto alla consultazione pubblica come nella fase di prima adozione.

12. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, sono programmate e attuate attività formative in materia di trasparenza e integrità, avvalendosi anche del supporto dell’organismo indipendente di valutazione, che consentano di acquisire un’adeguata conoscenza del Codice di comportamento da parte di tutti i dipendenti e degli altri soggetti cui lo stesso si applica, nonché di fornire un aggiornamento sulle novità eventualmente intervenute.

Articolo 23 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

3. Le sanzioni espulsive possono essere applicate esclusivamente nei seguenti casi, da valutare in relazione alla gravità:

a) quando vi sia stata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del presente Codice qualora concorra la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio di appartenenza del dipendente;

b) quando il dipendente abbia costretto altri dipendenti a aderire ad associazioni od organizzazioni esercitando pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;

c) quando il dipendente abbia concluso, per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile.

4. Le sanzioni di cui al precedente comma 3 possono essere, altresì, applicate nei casi di recidiva dei seguenti illeciti:

a) il dipendente abbia accettato incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza del dipendente medesimo;

b) il dipendente abbia preso decisioni o svolto attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, dell’unito civilmente, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

c) il dirigente che, nei limiti delle sue possibilità e avendone avuta preventiva conoscenza, non abbia evitato che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici fossero diffuse.

5. Resta ferma la comminazione del licenziamento, senza preavviso, per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Articolo 24 Disposizioni finali

1. Continuano a trovare applicazione le disposizioni, in materia di responsabilità disciplinare, previste da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

2. L’allegata tabella di raccordo tra le violazioni ai doveri e le sanzioni disciplinari vigenti costituisce parte integrante del presente Codice.

3. Il presente Codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, è pubblicato sul sito internet istituzionale. Detta pubblicazione sul sito internet istituzionale integra gli estremi della conoscenza per i seguenti destinatari: dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato del Ministero, compresi i dirigenti di prima e seconda fascia; titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministro; personale appartenente ad altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Ministero; consulenti, esperti e soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con il Ministero, ivi compresi i membri dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) ed i membri di commissioni, comitati e gruppi di lavoro.


Codice disciplinare ATA nuovo CCNL Scuola 2018

TITOLO III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Art. 10 Destinatari

1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”

Art. 11 Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa 16vigenti nell’amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

e) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative quest’ultimo si identifica con il DSGA;

f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;

h) eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’ amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

n) comunicare all’ amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:

a) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, studentesse e studenti;

c) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, studentesse e studenti;

d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;

e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;

g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.

Art. 12 Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso.

2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.

3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.

5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 98, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam.

6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 13 Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;

g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;

d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n. 300/1970;

g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001;

h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;

g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione agli utenti o a terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;

g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;

h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;

g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione.

2. senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna, anche non passata in giudicato: – per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012; – quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; – per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; – per gravi delitti commessi in servizio;

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.

Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.

4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

Art. 17 Determinazione concordata della sanzione

1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di 28un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. 29


Codice disciplinare CCNL funzioni centrali.

TITOLO VI RESPONSABILITÁ DISCIPLINARE

Art. 42 Obblighi del dipendente

  1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione.
  2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini.
  3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
    a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
    b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990;
    c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
    d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’ attività amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
    e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente;
    e bis) rispettare gli obblighi contenuti al Titolo V – Lavoro a distanza;
    f) durante l’orario di lavoro o durante l’effettuazione dell’attività lavorativa in modalità agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
    g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
    h) eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
    i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
    j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
    k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
    l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;
    m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico;
    n) comunicare all’ amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
    o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
    p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
    q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
  4. Resta fermo, per il personale delle Agenzie fiscali, quanto previsto dal D.P.R. n.18 /2002. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 60 del CCNL 12 febbraio 2018. 53

Art. 43 Codice disciplinare

  1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
    a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
    b) rilevanza degli obblighi violati;
    c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
    d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
    e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
    f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
  2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
  3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001;
    b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
    c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
    d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
    e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n. 300/1970;
    f) negligenza o insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; 54
    g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;
    h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
  4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
    b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
    c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in modalità agile – o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
    d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
    e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
    f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
    g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
    h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
    i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
  5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. 55
  6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
  7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.
  8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
    b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
    c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
    d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
    e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
    f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
    g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
  9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
    1. con preavviso per:
      1. le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/2001;
      2. recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
      3. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
      4. recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
      5. condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 56
      6. la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
      7. violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
      8. mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
    2. senza preavviso per:
      1. le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001;
      2. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 64 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 65 del CCNL 12 febbraio 2018;
      3. condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
      4. commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
      5. condanna, anche non passata in giudicato: – per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; – quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; – per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97; – per gravi delitti commessi in servizio;
      6. violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
  10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 42, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 57
  11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001.
  12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 62 del CCNL 12 febbraio 2018.

Codice disciplinare personale docente

D.Lgs. 297/94 CAPO IV – Disciplina Sezione I – Sanzioni disciplinari Art. 492 – Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.

Art. 493 – Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. Art. 494 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese

1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 495 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi

1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

Art. 496 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

1. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile dicondanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall’articolo 456 comma 1.

Art. 497 – Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio

1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.

2. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

5. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto dal computo dell’anzianità di carriera.

6. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianità richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Art. 498 – Destituzione

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità.

Art. 499 – Recidiva

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l’infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzioneprevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l’infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

Art. 500 – Assegno alimentare

1.Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

Art. 501 – Riabilitazione

1. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo 492, comma 2, lettera d).


CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018

Art. 28

Attività dei docenti
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

Art. 29

Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo 1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.

La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;

2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: “
g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli
studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

 


D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

 Vigente al: 31-7-2023

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse
pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
aprile 2001; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 7 febbraio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da
parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in
via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla
vigente normativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti
ad osservare. 
  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'
disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo
decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  norme  contenute  nel
presente  codice  costituiscono  principi  di  comportamento  per  le
restanti categorie di personale di  cui  all'articolo  3  del  citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili  con  le  disposizioni
dei rispettivi ordinamenti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a
tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita'
politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 
  4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e  delle
relative  norme  di  attuazione,  in  materia  di  organizzazione   e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello  dei  loro
enti  funzionali  e  di  quello  degli  enti  locali  del  rispettivo
territorio. 
                               Art. 3 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la  Nazione  con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di
buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione   amministrativa.   Il
dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della   legge,
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei
poteri di cui e' titolare. 
  2. Il  dipendente  rispetta  altresi'  i  principi  di  integrita',
correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza,
equita' e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e
imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
  3. Il dipendente non usa a fini  privati  le  informazioni  di  cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Prerogative
e poteri pubblici sono esercitati  unicamente  per  le  finalita'  di
interesse generale per le quali sono stati conferiti. 
  4. Il dipendente esercita  i  propri  compiti  orientando  l'azione
amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La
gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento  dei
costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati. 
  5. Nei rapporti con i destinatari  dell'azione  amministrativa,  il
dipendente assicura la piena parita'  di  trattamento  a  parita'  di
condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie  che  abbiano
effetti negativi sui destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che
comportino discriminazioni basate  su  sesso,  nazionalita',  origine
etnica,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione   o   credo,
convinzioni personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza
nazionale, disabilita',  condizioni  sociali  o  di  salute,  eta'  e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
  6.   Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilita'   e
collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche  amministrazioni,
assicurando lo scambio e la trasmissione  delle  informazioni  e  dei
dati  in  qualsiasi  forma  anche  telematica,  nel  rispetto   della
normativa vigente. 
                               Art. 4 
 
 
                  Regali, compensi e altre utilita' 
 
  1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se'  o  per  altri,
regali o altre utilita'. 
  2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre
utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e
nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali.   In   ogni   caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato,
il dipendente non chiede,  per  se'  o  per  altri,  regali  o  altre
utilita', neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti
che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attivita'  inerenti
all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o  sta  per  essere
chiamato a svolgere o  a  esercitare  attivita'  o  potesta'  proprie
dell'ufficio ricoperto. 
  3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri,  da  un  proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilita',
salvo quelli  d'uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a  un  proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
  4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti  fuori  dai  casi
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui
siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali. 
  5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilita'  di
modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore,  in  via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto.  I  codici  di
comportamento  adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono
prevedere  limiti  inferiori,   anche   fino   all'esclusione   della
possibilita'  di  riceverli,  in   relazione   alle   caratteristiche
dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
  6.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o   attivita'
inerenti all'ufficio di appartenenza. 
  7.  Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l'imparzialita'
dell'amministrazione,  il  responsabile  dell'ufficio  vigila   sulla
corretta applicazione del presente articolo. 
                               Art. 5 
 
 
           Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
 
  1.  Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del   diritto   di
associazione, il dipendente comunica tempestivamente al  responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad
associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con
lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non  si
applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 
  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni od organizzazioni,  ne'  esercita  pressioni  a  tale
fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
                               Art. 6 
 
 
              Comunicazione degli interessi finanziari 
                       e conflitti d'interesse 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o
regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio,
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti,
diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli
ultimi tre anni, precisando: 
    a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo
grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari
con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di
collaborazione; 
    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti
che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti  all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
  2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere
attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge,
di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il
conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 
                               Art. 7 
 
 
                        Obbligo di astensione 
 
  1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o
di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con
cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o
rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od
organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,
ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o
dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui
esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il
responsabile dell'ufficio di appartenenza. 
                               Art. 8 
 
 
                    Prevenzione della corruzione 
 
  1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione
degli illeciti nell'amministrazione. In  particolare,  il  dipendente
rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia
all'autorita' giudiziaria, segnala al  proprio  superiore  gerarchico
eventuali situazioni di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia
venuto a conoscenza. 
                               Art. 9 
 
 
                    Trasparenza e tracciabilita' 
 
  1.  Il  dipendente  assicura  l'adempimento   degli   obblighi   di
trasparenza previsti in capo alle pubbliche  amministrazioni  secondo
le   disposizioni   normative   vigenti,   prestando    la    massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
  2.  La  tracciabilita'  dei  processi  decisionali   adottati   dai
dipendenti deve essere, in tutti  i  casi,  garantita  attraverso  un
adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la
replicabilita'. 
                               Art. 10 
 
 
                 Comportamento nei rapporti privati 
 
  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  dipendente
non   sfrutta,   ne'    menziona    la    posizione    che    ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non
assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine
dell'amministrazione. 
                               Art. 11 
 
 
                      Comportamento in servizio 
 
  1.  Fermo  restando  il  rispetto  dei  termini  del   procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda
ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  il
compimento  di  attivita'  o  l'adozione  di  decisioni  di   propria
spettanza. 
  2. Il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro,
comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  3. Il dipendente utilizza il materiale o  le  attrezzature  di  cui
dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici  e  telefonici
dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.  Il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione  a  sua
disposizione soltanto  per  lo  svolgimento  dei  compiti  d'ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 
                             Art. 11-bis 
 
 
           (( (Utilizzo delle tecnologie informatiche). )) 
 
  ((1.  L'amministrazione,  attraverso  i  propri   responsabili   di
struttura, ha facolta'  di  svolgere  gli  accertamenti  necessari  e
adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza  e  la  protezione
dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le  modalita'
di svolgimento di tali accertamenti  sono  stabilite  mediante  linee
guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. In caso di uso  di  dispositivi
elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma  3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. L'utilizzo di account istituzionali e'  consentito  per  i  soli
fini connessi all'attivita' lavorativa o ad essa riconducibili e  non
puo' in alcun  modo  compromettere  la  sicurezza  o  la  reputazione
dell'amministrazione. L'utilizzo di  caselle  di  posta  elettroniche
personali e' di norma evitato per attivita' o comunicazioni afferenti
il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a  circostanze  in
cui  il  dipendente,  per  qualsiasi  ragione,  non  possa   accedere
all'account istituzionale. 
  3.  Il  dipendente  e'  responsabile  del  contenuto  dei  messaggi
inviati. I dipendenti si  uniformano  alle  modalita'  di  firma  dei
messaggi   di   posta    elettronica    di    servizio    individuate
dall'amministrazione di appartenenza.  Ciascun  messaggio  in  uscita
deve consentire l'identificazione  del  dipendente  mittente  e  deve
indicare  un  recapito  istituzionale  al  quale   il   medesimo   e'
reperibile. 
  4.  Al  dipendente  e'  consentito   l'utilizzo   degli   strumenti
informatici forniti dall'amministrazione  per  poter  assolvere  alle
incombenze  personali  senza  doversi  allontanare  dalla   sede   di
servizio, purche' l'attivita' sia  contenuta  in  tempi  ristretti  e
senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. 
  5. E' vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno
o   all'esterno   dell'amministrazione,   che   siano    oltraggiosi,
discriminatori o che  possano  essere  in  qualunque  modo  fonte  di
responsabilita' dell'amministrazione.)) 
                             Art. 11-ter 
 
 
   (( (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media). )) 
 
  ((1.  Nell'utilizzo  dei  propri  account  di  social   media,   il
dipendente utilizza ogni cautela affinche' le proprie  opinioni  o  i
propri giudizi su eventi, cose o persone, non  siano  in  alcun  modo
attribuibili   direttamente   alla   pubblica   amministrazione    di
appartenenza. 
  2. In ogni caso il dipendente e' tenuto ad astenersi  da  qualsiasi
intervento o commento che possa nuocere al  prestigio,  al  decoro  o
all'immagine dell'amministrazione di appartenenza  o  della  pubblica
amministrazione in generale. 
  3. Al fine di garantirne i necessari  profili  di  riservatezza  le
comunicazioni, afferenti direttamente o  indirettamente  il  servizio
non  si  svolgono,  di  norma,  attraverso  conversazioni   pubbliche
mediante l'utilizzo di piattaforme  digitali  o  social  media.  Sono
escluse da tale limitazione le attivita' o le  comunicazioni  per  le
quali l'utilizzo  dei  social  media  risponde  ad  una  esigenza  di
carattere istituzionale. 
  4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si
possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di
piattaforma digitale, al fine di adeguare alle  proprie  specificita'
le disposizioni di cui  al  presente  articolo.  In  particolare,  la
"social media  policy"  deve  individuare,  graduandole  in  base  al
livello gerarchico e di responsabilita' del dipendente,  le  condotte
che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni. 
  5. Fermi restando  i  casi  di  divieto  previsti  dalla  legge,  i
dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al
loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in  difformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  33,  e
alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  documenti,  anche  istruttori,  e
informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.)) 
                               Art. 12 
 
 
                      Rapporti con il pubblico 
 
  1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere
attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione,   salvo
diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in  considerazione  della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,
cortesia e disponibilita' e, nel rispondere  alla  corrispondenza,  a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella
maniera piu'  completa  e  accurata  possibile  ((e,  in  ogni  caso,
orientando    il    proprio    comportamento    alla    soddisfazione
dell'utente.)). Qualora non sia competente per posizione rivestita  o
per  materia,  indirizza  l'interessato  al  funzionario  o   ufficio
competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve
le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano
richieste in ordine al comportamento proprio e  di  altri  dipendenti
dell'ufficio dei quali ha la  responsabilita'  od  il  coordinamento.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle  pratiche  il
dipendente rispetta, salvo diverse esigenze  di  servizio  o  diverso
ordine  di   priorita'   stabilito   dall'amministrazione,   l'ordine
cronologico  e  non  rifiuta  prestazioni  a  cui  sia   tenuto   con
motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con  i
cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 
  2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni   e   diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene
da    dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti
dell'amministrazione ((o che possano nuocere al prestigio, al  decoro
o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della  pubblica
amministrazione in generale.)) 
  3.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il  rispetto
degli   standard    di    qualita'    e    di    quantita'    fissati
dall'amministrazione anche  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Il
dipendente opera al fine di assicurare la continuita'  del  servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di
fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio
e sui livelli di qualita'. 
  4. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne'  anticipa  l'esito  di
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori
dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di
accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilita'  di
avvalersi anche  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico.
Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua
competenza, con le modalita' stabilite  dalle  norme  in  materia  di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 
  5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio  e  la  normativa  in
materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia
richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o  dalle  disposizioni  in
materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che
ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle
disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all'ufficio
competente della medesima amministrazione. 
                               Art. 13 
 
 
              Disposizioni particolari per i dirigenti 
 
  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del
Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi
compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  dell'articolo  110  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono
funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta
collaborazione  delle  autorita'  politiche,  nonche'  ai  funzionari
responsabili  di  posizione  organizzativa  negli   enti   privi   di
dirigenza. 
  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti
in  base  all'atto  di  conferimento  dell'incarico,   persegue   gli
obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato
per l'assolvimento dell'incarico. 
  3. Il dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con  la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro
il secondo grado,  coniuge  o  convivente  che  esercitano  attivita'
politiche, professionali o economiche  che  li  pongano  in  contatti
frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere  o  che  siano  coinvolti
nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il  dirigente
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all'imposta  sui  redditi
delle persone fisiche previste dalla legge. 
  4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta
un  comportamento   esemplare   ((,   in   termini   di   integrita',
imparzialita', buona fede  e  correttezza,  parita'  di  trattamento,
equita', inclusione e ragionevolezza)) e imparziale nei rapporti  con
i   colleghi,   i   collaboratori   e   i   destinatari   dell'azione
amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate
al  suo  ufficio  siano  utilizzate  per   finalita'   esclusivamente
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
  ((4-bis.  Il  dirigente  cura   la   crescita   professionale   dei
collaboratori, favorendo le occasioni  di  formazione  e  promuovendo
opportunita' di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui  e'
responsabile.)) 
  ((5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili,
il  benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto,
favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i
collaboratori,  nonche'  di  relazioni,  interne  ed   esterne   alla
struttura, basate su una leale  collaborazione  e  su  una  reciproca
fiducia e  assume  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle
informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione  delle  differenze
di genere, di eta' e di condizioni personali.)) 
  6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base  di
un'equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo  conto  delle
capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale  a
sua disposizione. Il dirigente affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in
base alla professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri
di rotazione. 
  7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato  alla
struttura  cui  e'  preposto  con  imparzialita'  e  rispettando   le
indicazioni ed i tempi prescritti ((, misurando il raggiungimento dei
risultati ed il comportamento organizzativo)). 
  8.  Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita'  le   iniziative
necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude,
se  competente,  il   procedimento   disciplinare,   ovvero   segnala
tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando  ove
richiesta  la  propria  collaborazione  e   provvede   ad   inoltrare
tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale  o  segnalazione
alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel  caso  in  cui
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta
ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non  sia
indebitamente   rilevata   la   sua   identita'   nel    procedimento
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001. 
  9. Il dirigente, nei  limiti  delle  sue  possibilita',  evita  che
notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all'organizzazione,
all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. 
                               Art. 14 
 
 
                  Contratti ed altri atti negoziali 
 
  1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di
contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonche'  nella  fase  di
esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di
terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione
o l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai
casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita'
di intermediazione professionale. 
  2. Il dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a
titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio  precedente,  ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342  del  codice
civile. Nel caso  in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di
appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a  titolo
privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente,  questi  si
astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle
attivita' relative all'esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
  3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi
dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o
giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento
ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per
iscritto il dirigente dell'ufficio. 
  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente apicale  responsabile  della
gestione del personale. 
  5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche
partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte
l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato
dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa
immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore
gerarchico o funzionale. 
                               Art. 15 
 
 
            Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice  e
dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i
dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. 
  2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista  dal
presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell'ufficio
procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell'articolo  55-bis,
comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge,
altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia'
istituiti. 
  3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'ufficio
procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni
contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle
amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre
alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del  codice
di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni  di
violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte
illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui
all'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Il
responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell'articolo
54,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   la
pubblicazione  sul   sito   istituzionale   e   della   comunicazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,  comma
2,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei   risultati   del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste  dal
presente  articolo,  l'ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge n. 190 del 2012. 
  4. Ai  fini  dell'attivazione  del  procedimento  disciplinare  per
violazione  dei  codici  di  comportamento,  l'ufficio   procedimenti
disciplinari puo'  chiedere  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012. 
  5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte
attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e  integrita',  che
consentano ai dipendenti  di  conseguire  una  piena  conoscenza  dei
contenuti del  codice  di  comportamento,  nonche'  un  aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni  applicabili
in tali ambiti. 
  ((5-bis. Le attivita' di cui  al  comma  5  includono  anche  cicli
formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico,  da
svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni
caso di  passaggio  a  ruoli  o  a  funzioni  superiori,  nonche'  di
trasferimento  del  personale,  le  cui  durata  e  intensita'   sono
proporzionate al grado di responsabilita'.)) 
  6. Le Regioni e gli enti  locali,  definiscono,  nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa,  le  linee  guida  necessarie  per
l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  previsti
nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 16 
 
 
             Responsabilita' conseguente alla violazione 
                        dei doveri del codice 
 
  1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le
ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente Codice, nonche' dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal
piano  di  prevenzione  della   corruzione,   da'   luogo   anche   a
responsabilita'  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del
pubblico dipendente, essa e' fonte  di  responsabilita'  disciplinare
accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei
principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni. 
  2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell'entita'  della
sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e'
valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravita'  del
comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale,  derivatone
al decoro o al prestigio  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le
sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsiveche
possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in
relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo
o delle altre utilita' e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi
con il compimento di un atto o di un'attivita'  tipici  dell'ufficio,
5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo
periodo. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica
altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4,
comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13,
comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere
ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
  3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento  senza  preavviso
per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi. 
  4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
responsabilita' disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da
norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 
                               Art. 17 
 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1. Le amministrazioni danno la piu' ampia  diffusione  al  presente
decreto, pubblicandolo sul  proprio  sito  internet  istituzionale  e
nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i
propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  titolari
di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei
vertici politici dell'amministrazione,  nonche'  ai  collaboratori  a
qualsiasi titolo,  anche  professionale,  di  imprese  fornitrici  di
servizi   in    favore    dell'amministrazione.    L'amministrazione,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in
mancanza, all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  consegna  e  fa
sottoscrivere ai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati,
copia del codice di comportamento. 
  2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai  codici  di
comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo  54,  comma
5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime
modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 
  ((2-bis.  Alle  attivita'   di   cui   al   presente   decreto   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
  3. Il decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  in  data  28
novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2001, e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma addi', 16 aprile 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
                                Patroni Griffi, Ministro per la 
                                pubblica amministrazione e la 
                                semplificazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013 
Registro n. 4, foglio n. 300 

 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all’articolo 5, la valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilità dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l’amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3 Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando loscambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art. 11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendenterispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Ildirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54- bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato oricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del decretolegislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell’ambitodelle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione. L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi


d.m. 105 26-04-2022 – adozione Codice comportamento

Il Ministro dell’ Istruzione

VISTO l’articolo 97 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni,recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 12, recante:“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero
dell’istruzione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 167, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione.”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione del 5 gennaio 2021, n. 6 con cui si individuano gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”
ed in particolare l’articolo 54, comma 5, che prevede che “ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1” del medesimo articolo e che al codice di comportamento di ciascuna pubblica amministrazione “si applicano le disposizioni del comma 3” del medesimo articolo;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente il “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;Il Ministro dell’Istruzione VISTAla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 13 novembre 2019 n. 1064 che approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
VISTE le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche Amministrazioni,approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 177 del 19 febbraio
2020;
CONSIDERATO che il testo del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’istruzione è stato definito con i contributi dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell’istruzione (OIV) e dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, le cui osservazioni sono state valutate e recepite;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 54, comma 5 d.lgs. n. 165/2001, al fine di acquisire contributi da parte degli stakeholder, la proposta di nuovo Codice di comportamento è
stata pubblicata per venti giorni sul sito istituzionale del Ministero, dandone preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e al Comitato Unico di Garanzia (CUG);
VISTE le osservazioni pervenute a seguito della suddetta pubblicazione sul sito;
VISTA la nota del 31 marzo 2022, prot. n. 1112 con la quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha trasmesso il Codice di comportamento all’OIV per il previsto parere;
ACQUISITO il parere favorevole dell’OIV, tramesso con nota del 12 aprile 2022, prot. 94, in merito al nuovo Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’istruzione, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

 

Il Ministro dell’ Istruzione

Prof. Patrizio BIANCHI


REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI 0000116 21-10-2022

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 55-sexies comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che individua specificatamente alcune infrazioni quali il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare;

TENUTO CONTO che tali infrazioni comportano, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f- ter), e comma 3-quinquies;

CONSIDERATO che la sopra citata disposizione legislativa prevede per le suddette infrazioni commesse da soggetti responsabili dell’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4 l’individuazione preventiva, da parte dell’Amministrazione, del titolare dell’azione disciplinare;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e
del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 5 gennaio 2021 concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’AmministrazioneMinistero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali centrale del Ministero dell’Istruzione;

TENUTO CONTO che la gestione delle attività rientranti nelle competenze dell’U.P.D. di cui all’articolo 55 bis, comma 4 del d.lvo n. 165 del 2001 e s.m.i, concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale a carico del personale appartenente alle aree professionali in servizio presso l’Amministrazione centrale e nei confronti del personale di livello dirigenziale non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, sono affidate alla
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II (contenzioso e disciplina);

RAVVISATA
l’esigenza, alla luce del nuovo assetto organizzativo del Ministero dell’istruzione, di dover individuare – nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell’Amministrazione centrale – un nuovo soggetto che svolga le peculiari funzioni di titolare dell’azione disciplinare, così come previsto dalla citata disposizione legislativa, al fine di garantire
terzietà e autonomia decisionale;

DECRETA

1. Il titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni previste dal comma 3 dell’articolo 55-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni è individuato nel dott. Antonino Di Liberto, Direttore della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti di questo Ministero.

2. Il titolare si avvale, nella fase istruttoria e valutativa dell’esercizio dell’azione disciplinare per le infrazioni sopra specificate, della collaborazione della dott.ssa Claudia Rosati, dirigente dell’Ufficio I del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali di questo Ministero.

3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. Jacopo Greco


Corte dei Conti

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

Si attesta che il provvedimento numero 105 del 26/04/2022, con oggetto DM MI 105 DEL 26 aprile 2022 adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’istruzione pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI – SCEN_LEA – SCCLA – 0021034 – Ingresso – 27/04/2022 – 13:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 03/06/2022 n. 1676

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO


REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI 0000117.21-10-2022

Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 il quale prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020 e, in particolare, gli articoli 33, 34 e 35, nonché il codice disciplinare di cui all’articolo 36;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione, adottato con D.M. n. 105 del 26 aprile 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 3 giugno 2022 n. 1676;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 5 gennaio 2021 concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione;Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2022, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Antonella Tozza l’incarico dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2022 al n. 386;

TENUTO CONTO che la gestione delle attività rientranti nelle competenze dell’U.P.D., ai fini dell’esercizio della correlata azione nei confronti del personale di livello dirigenziale non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, sono affidate all’Ufficio II (contenzioso e disciplina) della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

RAVVISATA la necessità di dover costituire, a seguito del riassetto organizzativo di queto Ministero e tenuto conto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, un nuovo U.P.D., competente per l’esercizio dell‘azione disciplinare nei confronti del personale dirigenziale di I e di II fascia dell’Amministrazione centrale e periferica;

RITENUTO che il citato U.P.D. debba essere costituito da figure professionali di comprovata esperienza professionale e adeguata autorevolezza, a garanzia dell’autonomia dell’Ufficio medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni sopra rappresentate, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) ai fini dell’esercizio della correlata azione nei confronti del personale di livello dirigenziale non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, è così composto: Presidente: – dott.ssa Antonella Tozza, Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; Componenti: – dott. Antonio Viola, dirigente di seconda fascia con incarico di funzione dirigenziale di livello generale di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione; – dott.ssa Isabella Rossi, dirigente dell’Ufficio II della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;Il sig. Andrea Volpe, funzionario amministrativo, in coordinamento con il competente Ufficio della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie svolgerà le funzioni di segretario, assicurando il supporto operativo e le operazioni di verbalizzazione. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL CAPO DIPARIMENTO
dott. Jacopo Greco


Tabella di corrispondenza tra la violazione dei doveri e le sanzioni disciplinari vigenti

Violazione Sanzione

Articolo 3

Abuso della posizione o dei poteri di cui il dipendente è titolare. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.
Uso a fini privati di informazioni d’ufficio, ostacolo del corretto adempimento dei compiti o nocumento agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.
Atteggiamenti caratterizzati da animosità o conflittualità tali da ledere la dignità di colleghi e superiori o subordinati. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.
Disparità di trattamento o esercizio di azioni arbitrarie o discriminatorie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.
Inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy nello scambio e nella trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.

Articolo 4

Richiesta o accettazione di regali o altre utilità che superino il modico valore.

Richiesta o accettazione di regali o altre utilità anche di modico valore che compromettano l’indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l’integrità e la reputazione del dipendente e, in ogni caso, siano finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Accettazione di regali sotto forma di somme
di denaro per qualunque importo.

Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.
Omessa vigilanza dei dirigenti sulla corretta applicazione dell’articolo 4. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.

Articolo 5

Intrattenimento o cura di relazioni con persone o organizzazioni vietate dalla legge. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.
Omessa comunicazione al dirigente della partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano
interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio e della struttura in cui opera.Inosservanza dell’obbligo di riservatezza in capo al dirigente che riceve le dichiarazioni di cui al comma 1 dell’articolo 5.
Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.
Costrizione di altri dipendenti a aderire ad associazioni e organizzazioni, esercitando pressioni e promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.

Articolo 6

Omessa informazione al dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione
e finanziari in qualunque modo retribuiti, che il dipendente intrattenga o abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con soggetti privati che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al suo ufficio, limitatamente alle attività affidate al destinatario.
Multa; sospensione dal servizio.
Sussistenza, diretta o per interposta persona, di interessi economici in enti, imprese o società che operano nei settori di interesse dell’attività del Ministero dell’Istruzione. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.
Mancata astensione dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, dell’unito civilmente, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Svolgimento, anche a tempo parziale, di attività o prestazioni lavorative a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni, comunque denominate, dirette al Ministero
dell’Istruzione.

Svolgimento di incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione.

Omessa comunicazione di altre prestazioni di lavoro, attività o altri incarichi svolti da personale in regime di part time non superiore al 50%.

Svolgimento di incarichi che comportano interferenza con i doveri d’ufficio ovvero utilizzo di strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell’ufficio per il loro assolvimento.

Multa/sanzione pecuniaria; sospensione
dal servizio

Articolo 7

Accettazione incarichi retribuiti da soggetti pubblici e privati senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento
Accettazione di incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza del dipendente. Sospensione dal servizio; licenziamento in caso di recidiva.
Accettazione di incarichi di collaborazione o consulenza, gratuiti o retribuiti, in violazione dell’articolo 7, comma 3. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.

Articolo 8

Omessa comunicazione di incarichi conferiti da enti, imprese, società o soggetti di diritto con i quali il Ministero ha stipulato convezioni o ha affidato l’esecuzione di servizi, lavori o forniture in capo ai soggetti selezionati per l’affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza o docenza. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento
Omessa comunicazione, all’atto di assunzione del dipendente, della sussistenza di rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado, coniugio, unione civile o convivenza con altri soggetti già operanti alle dipendenze, nonché delle eventuali variazioni. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Accettazione di incarichi di lavoro autonomo da enti, imprese, società o soggetti di diritto, anche a partecipazione pubblica, con i quali il Ministero abbia stipulato convenzioni per lo svolgimento di determinate attività o abbia affidato l’esecuzione di servizi, lavori o forniture, se inerenti alle attività oggetto delle convenzioni o dell’affidamento. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione
dal servizio; licenziamento

Articolo 9

Mancata astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, dell’unito civilmente o di conviventi.
Mancata astensione in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento in caso di recidiva.

Articolo 10

Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Svolgimento di qualsiasi attività avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del dipendente o di qualsiasi altra attività persecutoria, con intenti ritorsivi, nei confronti del dipendente stesso che, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ovvero all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.
Rivelazione dell’identità del segnalante nei procedimenti disciplinari. Multa /sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Mancata segnalazione, da parte del personale delle Commissioni esaminatrici (procedure concorsuali, di gara per la fornitura di beni o servizi, ecc.), al Responsabile della prevenzione della
corruzione di eventuali proposte ricevute da concorrenti o dall’aggiudicatario, aventi a oggetto utilità di qualunque tipo in favore roprio, dei suoi parenti o affini entro il
secondo grado, del coniuge, dell’unito civilmente o del convivente.
Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Mancata segnalazione al superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Articolo 11
trasparenza, di atti e comportamenti anche omissivi di cui si ha diretta conoscenza, che possono produrre danno all’interesse pubblico.
Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio

Articolo 11

Mancata osservanza degli obblighi di trasparenza e tracciabilità delle informazioni previsti per le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti. rimprovero verbale; rimprovero scritto
(censura); sanzione pecuniaria/multa;
sospensione dal servizio.

Articolo 12

Mancata osservanza degli obblighi di trasparenza e tracciabilità delle informazioni previsti per le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti. rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio.

Articolo 13

Violazione del rispetto del segreto d’ufficio previsto anche dalle disposizioni penali vigenti (art. 326 c.p.) e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza nell’esercizio delle funzioni. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio; licenziamento.
Mancata astensione, dal pubblicare, tramite l’utilizzo dei social network, contenuti che possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione o che rivelino informazioni conosciute in ragione dell’attività svolta all’interno del Ministero; Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.
Rilascio di dichiarazioni agli organi di informazione e ai social network su argomenti istituzionali senza informativa
preventiva.
Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Omessa vigilanza dei direttori generali e dei titolari degli Uffici dirigenziali di livello generale sulla corretta applicazione delle procedure riguardanti i rapporti con i mezzi di stampa. Sanzione pecuniaria.

Articolo 14

Inosservanza della normativa comunitaria e della normativa di diritto interno concernente la tutela e la protezione dei dati personali Multa/sanzione pecuniaria; sospensione
dal servizio

Articolo 15

Violazione degli obblighi di servizio con particolare riferimento all’orario di lavoro e alla rilevazione delle presenze; uso scorretto o inappropriato delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione, con particolare riferimento agli strumenti informatici (internet, posta elettronica, ecc.). Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Violazione dei doveri di economicità e riciclo dei materiali Rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); sanzione pecuniaria/multa.
Comportamenti che turbano i corretti rapporti di collaborazione e i rapporti interpersonali, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali. Rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); sanzione pecuniaria/multa;
Inosservanza delle misure di prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro, così come previste dalla normativa vigente e da eventuali specifici protocolli di sicurezza adottati dall’Amministrazione. Sospensione dal servizio
Violazione dell’obbligo di informare l’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che è stata esercitata l’azione penale. Multa/sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Mancata condivisione di informazioni, dati e documenti detenuti per ragioni d’ufficio, con soggetti di nuova assegnazione o indicati dal dirigente. Rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio
Inosservanza delle prescrizioni in materia di smaltimento dei rifiuti e inquinamento. Rimprovero verbale; rimprovero scritto
(censura); sanzione pecuniaria/multa;
sospensione dal servizio

Articolo 16

Comportamento del dipendente negligente, inefficiente, dilatorio e non collaborativo nei confronti del pubblico; assunzione di impegni e anticipazioni, da parte del dipendente, dell’esito di decisioni inerenti l’Ufficio. Rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio
Omessi adempimenti in materia di accesso agli atti secondo la normativa vigente;
violazione del segreto d’ufficio e della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.
Sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio.

Articolo 17

Omessa comunicazione da parte del dirigente con incarico dirigenziale di prima fascia e del Capo Dipartimento della propria situazione finanziaria e patrimoniale che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge.

Assunzione, da parte del dirigente, di atteggiamenti non imparziali, sleali e non trasparenti nei confronti di colleghi, collaboratori e destinatari dell’azione amministrativa, o contrari al perseguimento del benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto.

Condotte, da parte del dirigente, che ostacolano la circolazione delle informazioni, la formazione e l’aggiornamento del personale, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, di età e di
condizioni personali.

Sanzione pecuniaria; sospensione dal
servizio
Omessa vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio dei dipendenti anche con riferimento all’orario di lavoro e all’orario di servizio, effettuando verifiche e controlli sul corretto utilizzo degli istituti previsti dalle norme e dal contratto collettivo. Sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Omessa vigilanza sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”. Sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio
Inerzia o acquiescenza del dirigente rispetto a fenomeni di mobbing da parte del personale alle proprie dipendenze. Sospensione dal servizio
Omissione, da parte del dirigente che venga a conoscenza di attività illecite, nell’assunzione di iniziative volte ad attivare e concludere, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnalare tempestivamente l’illecito all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e inoltrare
segnalazioni e/o denunce alle competenti autorità.
Sospensione dal servizio; licenziamento in caso di condotta dolosa o gravemente colposa.
Omessa dichiarazione del dirigente, o del soggetto ad esso equiparato, all’atto di assunzione dell’incarico, della sussistenza di rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di unione civile o convivenza con altri soggetti già operanti alle dipendenze del Ministero, nonché le
eventuali variazioni.
Sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio

Articolo 18

Mancata astensione del dirigente tecnico da qualsiasi iniziativa o azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale nei confronti dei soggetti coinvolti nell’esercizio delle attività ispettive. Sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.
Accettazione da parte del dirigente tecnico, per sé o per altri, di regali o altre utilità, compresi quelli di modico valore. Sospensione dal servizio, licenziamento.
Inosservanza – da parte del dirigente tecnico e del personale impegnato in attività ispettive – della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali, nonché il mancato rispetto della segretezza delle ragioni che hanno dato origine all’accertamento, nei limiti indicati dall’Amministrazione. Sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio

Articolo 19

Mancato rispetto, del dipendente impegnato in attività di revisore dei conti, dei principi di
diligenza, indipendenza ed autonomia; inosservanza del principio di leale collaborazione e del principio di massima riservatezza;
Rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio.
Mancata astensione del revisore dei conti dall’incarico ricevuto, qualora detenga relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con il personale in servizio nell’Istituzione scolastica presso cui è chiamato a svolgere l’attività in questione ovvero che direttamente o indirettamente, tramite parente o affine entro il quarto grado, con l’Istituzione destinataria di tale attività detenga relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalle prestazioni di servizi diversi dalla revisione contabile, per le quali risulti compromessa l’indipendenza del revisore
stesso.
Sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio.

Articolo 20

Mancata astensione – del personale inservizio presso le Autorità di Audit – da qualsiasi attività o relazioni che pregiudichino o appaiano pregiudicare l’imparzialità, incluse quelle che possano
essere in conflitto con gli interessi dell’organizzazione; utilizzo di informazioni ottenute per vantaggio personale.
Sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio.

Articolo 21

Mancato rispetto, da parte del dipendente che svolge attività negoziali per conto dell’Amministrazione, delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici; inosservanza dei principi di trasparenza, tracciabilità e protezione dei dati personali. Sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio.
Ricorso da parte del dipendente a mediazione di terzi; corresponsione o promessa di utilità a titolo di
intermediazione per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
Sospensione dal servizio, licenziamento.
Inosservanza dell’obbligo di segnalare, al responsabile dell’ufficio, ogni situazione di conflitto d’interessi che venga in rilievo nello svolgimento di procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o che comunque possa influenzarne in qualsiasi modo il risultato. Sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio.
Conclusione, da parte del dipendente, di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con impresecon le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice civile. Sospensione dal servizio, licenziamento.
Inosservanza dell’obbligo, nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, di agire con imparzialità, di astenersi dal diffondere, a scopo personale, le informazioni di cui si dispone per motivi d’ufficio, di non accettare alcun tipo di regalo, utilità o compenso per l’attività svolta, neppure quelli d’uso di modico valore. Sanzione pecuniaria/multa; sospensione dal servizio, licenziamento.

Articolo 22

Omessa vigilanza sull’applicazione del codice di comportamento. Sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio.

Articolo 23

Inerzia e/o acquiescenza del dirigente che non abbia evitato la diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici, avendone avuta preventiva conoscenza. Sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio

Data:
22 Luglio 2022