Ufficio IX – Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola

Accesso Civico

Registro degli Accessi

Significato e disciplina dell’accesso civico

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

L’ Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un  interesse qualificato

Accesso civico semplice (art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza” come modificato dal d.lgs. 97/2016), prevede:

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Accesso civico generalizzato FOIA (Freedom of Information Act):

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del Decreto Legislativo 14 maro 2013, n.33.

Come presentare l’istanza di accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per  la riproduzione su supporti materiali),  non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’Amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

La richiesta va presentata utilizzando l’apposito modulo allegato

e può essere inviata alternativamente:

  • in allegato, via mail, all’indirizzo accessogeneralizzato.vb@istruzione.it (indicando nell’ oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ UST il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido;
  • per posta cartacea, inviando il modello, allegando fotocopia di un documento di identità valido a Ufficio IX Ambito Territoriale del Verbano Cusio Ossola – via Annibale Rosa, 20/C – 28921 VERBANIA

Referente accesso civico:
Funzionario dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale del VCO sig. Vladimiro DI GREGORIO  
recapito telefonico  +39 0323402922
PEO  usp.vb@istruzione.it
PEC  uspvb@postacert.istruzione.it

Responsabile della trasparenza
Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale del VCO dott.ssa Giuseppina MOTISI
recapito telefonico  +39 0323402922
PEO  usp.vb@istruzione.it
PEC  uspvb@postacert.istruzione.it

Titolare del potere sostitutivo:
Dirigente USR Piemonte DR. Fabrizio MANCA
recapito telefonico  +39 0115163611
PEO  direzione-piemonte@istruzione.it
PEC  drpi@postacert.istruzione.it

 

Accesso civico – link al sito del MIUR

Accesso civico – link al sito dell’USR PIEMONTE

Allegati (4)