Riservatezza
I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali.
I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti
di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:
- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Dalla previsione dell’obbligo di riservatezza ne deriva la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché l’esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata anche dall’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.
Il rispetto dell’obbligo di riservatezza impone, inoltre, di garantire tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti