Accesso Civico
Significato e disciplina dell’accesso civico
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
L’ Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato
Accesso civico semplice (art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza” come modificato dal d.lgs. 97/2016), prevede:
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Accesso civico generalizzato FOIA (Freedom of Information Act):
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del Decreto Legislativo 14 maro 2013, n.33.
Come presentare l’istanza di accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’Amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
La richiesta va presentata utilizzando l’apposito modulo allegato
e può essere inviata alternativamente:
- in allegato, via mail, all’indirizzo accessogeneralizzato.vb@istruzione.it (indicando nell’ oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
- di persona, presentando all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ UST il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido;
- per posta cartacea, inviando il modello, allegando fotocopia di un documento di identità valido a Ufficio IX Ambito Territoriale del Verbano Cusio Ossola – via Annibale Rosa, 20/C – 28921 VERBANIA
Referente accesso civico:
Funzionario dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale del VCO sig. Vladimiro DI GREGORIO
recapito telefonico +39 0323402922
PEO usp.vb@istruzione.it
PEC uspvb@postacert.istruzione.it
Responsabile della trasparenza
Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale del VCO dott.ssa Giuseppina MOTISI
recapito telefonico +39 0323402922
PEO usp.vb@istruzione.it
PEC uspvb@postacert.istruzione.it
Titolare del potere sostitutivo:
Dirigente USR Piemonte DR. Fabrizio MANCA
recapito telefonico +39 0115163611
PEO direzione-piemonte@istruzione.it
PEC drpi@postacert.istruzione.it
Accesso civico – link al sito del MIUR
Accesso civico – link al sito dell’USR PIEMONTE