Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

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QUESITI

In risposta a numerosi quesiti circa la formazione degli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), si ritiene opportuno richiamare all’attenzione alcuni concetti contenuti nel Decreto Legislativo 81/08 siccome modificato dal Decreto Legislativo 106 del 3 agosto 2009 che regola la materia.
 
Che cos’è il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (Art. 2 c. 1 lett. l).
 
Chi sono gli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione)
Persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) (Art. 2 c.1 lett.g);
Le capacità ed i requisiti professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Art. 32 c.1).
 
Quali sono i Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 c.1)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28,

comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla

riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
 
Quanti devono essere gli ASPP
Devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati (Art. 31 c.2).
Nei casi di cui al comma 8 (ossia  negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica) il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti (Art. 32 c. 10).
Circa le caratteristiche dell’azienda, in ambito scolastico, si invita a tener conto dei rischi specifici anche in relazione alla complessità della struttura con riferimento al numero dei plessi.
 
 
Che titolo di studio ed attestato devono possedere gli ASPP
Per lo svolgimento delle funzioni da parte degli ASPP, é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Art.32 c.2).
Possono altresì svolgere le funzioni di addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2 (Art. 32 c. 3).
Si riporta inoltre quanto contenuto nella Circ. USR n. 407 del 18/12/2009 che così recita:
“L’art. 32 del D. LGS. 81/08 prevede il possesso del diploma di istruzione superiore.
Poiché in alcune realtà, in particolare nelle scuole dell’infanzia, il titolo di studio di accesso è la qualifica triennale, sentiti i competenti uffici ministeriali, si comunica che è possibile ammettere, in casi eccezionali, ai corsi di ASPP coloro che sono in possesso di qualifica triennale, con motivata richiesta del Dirigente scolastico”.
 
 
Quali corsi devono frequentare gli ASPP
Quelli previsti dall’accordo sancito il 26 gennaio2006 insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
 
 
Non confondere gli ASPP con gli Addetti alla Gestione delle Emergenze (le c.d. “figure sensibili”)
Gli addetti alla gestione delle Emergenze, come recita l’art. 18 comma 1 lettera b) sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
 
Alla luce di quanto sopra si suggerisce di far frequentare il corso di formazione per ASPP, in funzione della relativa designazione, ad un numero di Addetti, in possesso del titolo di studio richiesto, in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche del proprio istituto scolastico. Le capacità  ed i requisiti professionali degli Addetti ai servizi di prevenzione e protezione dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.  
 
Si informa inoltre che l’eventuale riconoscimento di crediti verrà effettuato da un’apposita commissione istituita direttamente dalle scuole (Avogadro e Pininfarina) eroganti i corsi di formazione.
 
Si precisa infine che, al termine del percorso formativo di ciascun modulo A e B, verrà rilasciato, a firma del direttore del corso, un attestato nel quale verranno precisate:
a)      Le ore di frequenza per ciascun sottomodulo;
b)     L’eventuale esito positivo di verifica dell’apprendimento del modulo completo (con frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore).